Il Tar Sardegna, con l’innovativa sentenza Sezione II, 30/01/2025, n. 52, costruisce una novità: il valore provvedimentale di una pubblicazione nel sito internet e dell’azione sulla piattaforma elettronica.
Dunque, si pone davvero, allora, il problema dei margini di operatività delle “deleghe” concesse dal Rup ai collaboratori. Afferma il “collegato” che dovrebbero limitarsi a meri atti operativi, non aventi contenuto decisionale.
Ma, come si nota, se il “delegato” proroga i termini limitandosi ad imputare nella piattaforma quanto necessario per modificarli, tale imputazione assume, a dire del Tar Sardegna, valore procedurale.
Ma il “delegato” dovrebbe poter agire solo ed esclusivamente agendo, in piattaforma, applicando decisioni assunte da altri.
Ora, in mancanza del provvedimento col quale l’amministrazione si risolve di prorogare i termini, o disporre qualsiasi altro atto o decisione, come può l’atto dell’esecutore considerarsi legittimo?
Inoltre, come può in ogni caso una mera imputazione in un applicativo o una comunicazione transitata attraverso i sistemi di inoltro assumere valore provvedimentale, visto che si tratta platealmente di un’esecuzione di una decisione che va adottata e motivata, nel rispetto di ogni formalità essenziale perchè un provvedimento possa materialmente costituirsi: intestazione, data, enunciazione dell’autorità procedente, oggetto, manifestazione della volontà, data, sottoscrizione e chiaramente anche numerazione e fascicolazione connessi ai sistemi archivistici.
In ogni caso: ma, è davvero così costoso ed oneroso per un Rup riempire una paginetta di contenuti e motivazioni?
