Nuovo Ccnl, tutele legali ridotte

Generalmente, quando si sottoscrivono rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro capaci di pochi e poco significativi incrementi retributivi, si tende a sopperire col rafforzamento e l’ampliamento almeno degli istituti normativi di regolazione del rapporto di lavoro. E’ noto che il Ccnl del Comparto Funzioni locali sul piano economico riesce a malapena a coprire un…

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Generalmente, quando si sottoscrivono rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro capaci di pochi e poco significativi incrementi retributivi, si tende a sopperire col rafforzamento e l’ampliamento almeno degli istituti normativi di regolazione del rapporto di lavoro.

E’ noto che il Ccnl del Comparto Funzioni locali sul piano economico riesce a malapena a coprire un terzo dell’inflazione del periodo 2022-2024. La sua sottoscrizione certifica, dunque, un’irrimediabile perdita secca a regime, cioè per sempre, di 2/3 dell’inflazioni di quel triennio, che si somma alla perdita connessa al congelamento della contrattazione degli anni 2011-2016. Un arretramento del potere d’acquisto ormai conclamato dalle fonti ufficiali e confermato, per altro, dall’allargamento costante del divario delle retribuzioni locali rispetto a quelle degli altri comparti, che è una delle conseguenze della “fuga” dagli enti locali.

Contrariamente alle consuetudini, il nuovo Ccnl 2022-2024 invece di presentare un contraltare normativo interessante e sostanzioso, a fronte del debolissimo incremento economico delle retribuzioni, invece propone addirittura delle curiose situazione di regresso delle tutele.

Basti pensare al patrocinio legale. Riportiamo per un confronto visivo quanto prevede oggi il Ccnl 16.11.2022 i contenuti della corrispondente norma della preintesa

Art. 59, comma 1, Ccnl 16.11.2022Art 43, c. 1 , Preintesa 2022-2024
L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l’eventuale ausilio di un consulente. Gli enti, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile ,contabile  o penale nei confronti di un suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio ed all’adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio – ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all’interessato per il relativo assenso.

Come si nota, sorpresa: sparisce il patrocinio legale per i procedimenti di responsabilità contabile. Non c’è bisogno di spiegare in modo troppo approfondito che si tratta di un deciso passo indietro nelle tutele giuridiche nei confronti dei dipendenti.

Della “paura della firma” si parla moltissimo da tempo ed è pure da mesi in ballo la riforma del processo di accertamento della responsabilità erariale. Ma, come si nota, alle parole non sempre i fatti conseguono in maniera coerente.

I giudizi avanti alla magistratura contabile risultano seriamente un rischio molto forte, perchè caratterizzati oggettivamente da costi molto rilevanti. Se davvero la “paura della firma” fosse la motivazione per spingere verso determinate riforme, allora non si capisce la ratio in base alla quale la contrattazione collettiva invece di confermare il patrocinio legale anche per i procedimenti di responsabilità contabile, nell’ambito degli enti locali, invece, lo cancella. Sarà perchè negli enti locali i rischi connessi all’effettiva gestione operativa di molte risorse e procedure sono più alti e concreti di altri comparti? Si segnala che già il Ccnl 16.7.2024, relativo alla dirigenza locale, ha cancellato il patrocinio connesso ai giudizi contabili. Dunque, viene da pensare che, sì, una delle ragioni per le quali la contrattazione collettiva riduce, invece di incrementare o quanto meno mantenere le tutele giuridiche, sia connessa alla circostanza che negli enti locali si rischi di più.

Il paradosso cui si giunge è, dunque, che in un ambito nel quale le decisioni operative che muovono risorse e dalle quali possono discendere forti e continue responsabilità, qual è quello locale, non solo i trattamenti economici sono inferiori a quelli di altri comparti, ma poichè il rischio di giudizi contabili è proprio per questo maggiore, allora si elimini la tutela, invece riconosciuta negli altri comparti. Salvo, poi, continuare a stupirsi della “fuga” dagli enti locali. O pensare che basti un istituto come l’age management a rendere interessante un Ccnl asfittico.

Per completezza, è da segnalare che la preintesa introduce il nuovo patrocinio legale per i casi di aggressioni: si mette

a carico degli enti l’assunzione di ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio per i dipendenti vittime di aggressioni da parte di terzi, fenomeno niente affatto raro.

L’intervento degli enti datori comprenderà anche l’assunzione degli oneri per consulenti tecnici e per lo svolgimento delle fasi preliminari del giudizio, se necessario.

L’ente si assume l’onere di far assistere il proprio dipendente da un legale individuato dall’ente medesimo, previa comunicazione al dipendente interessato, chiamato ad esprimere l’assenso. In ogni caso, il dipendente può individuare un legale e un consulente tecnico diversi, proponendoli all’ente, al quale comunque la preintesa attribuisce l’ultima parola in merito.

Allo scopo di disincentivare le aggressioni, la disposizione contrattuale prevederà espressamente che l’ente si possa costituire parte civile, sebbene non fosse chiaramente necessaria allo scopo una previsione contrattuale.

Come ulteriore tutela ai dipendenti vittime di aggressione, la preintesa consente agli enti di prevedere a favore del personale un supporto psicologico, se richiesto dall’aggredito.

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