In molti esaltano la circostanza che la bozza del nuovo codice dei contratti sia più “ristretta” di quello vigente, perchè contiene un numero di parole inferiore del 30%, a quasi parità di numero di articoli.
Ridurre le parole non significa chiarezza. Le Pizie e le Sibille erano imperscrutabili, con i loro ermetici responsi: ibis et redibis non morieris in bello.
Trasparenza e semplificazione non sono ovviamente a misura della quantità di parole, bensì della logica e della geometria delle norme.
Ridurre, per esempio, i livelli di progettazione da 3 a 2, come si prevede, può essere davvero una semplificazione a condizione, però, che non ne risentano completezza e dettaglio.
Mettere a regime gli schemi “semplificati” delle procedure in deroga previste dal d.l. 76/2020 potrebbe non essere per nulla una semplificazione, visto che quelle procedure in deroga tutto hanno consentito, salvo che facilitare comprensione ed applicazione del testo normativo.
L’analisi del dettaglio e la pratica consentiranno di capire i veri effetti della norma. Che, se approvata, avrà certamente il pregio di mettere in soffitta Linee Guida, soft law e cascami di un modo pseudo-managerial-impreditoriale del tutto inventato e in vitro di intendere norme, regole, procedure, fini ed obiettivi.
