Con sentenza n. 3057/2025, il TAR Campania ha confermato l’esclusione per anomalia di un’offerente che, nella gara per l’affidamento dei servizi di accertamento e riscossione, aveva giustificato il proprio ribasso utilizzando una stima del carico di riscossione superiore a quella indicata dalla stazione appaltante. Anche se gestore uscente, l’operatore non può fondare la propria offerta su dati non oggettivi o non condivisi dalla lex specialis, pena la violazione della par condicio.
