Le offerte pari a zero non possono essere escluse, ma devono essere oggetto d’accertamento di anomalia dell’offerta.
Più nello specifico, non possono essere escluse le offerte recanti un ribasso del 100% sulle spese e oneri accessori nel caso in cui la lex specialis, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza, non ne contempli l’esclusione.
Spetta alla stazione appaltante verificare, nell’ambito del subprocedimento di anomalia dell’offerta, l’attendibilità, serietà e congruità di tali offerte.
Lo ha chiarito l’ANAC nel parere di precontenzioso del 3 marzo 2025, n. 77
Il caso trattato
Nel caso trattato, una Stazione Appaltante doveva affidare i servizi di ingegneria per i lavori di riqualificazione della sede municipale.
L’istante evidenziava, in particolare, che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto escludere tutte le offerte, compresa quella dell’aggiudicatario, che proponevano un ribasso del 100% sull’importo a base d’asta per spese e oneri accessori, in quanto le offerte pari a zero avrebbero impedito di applicare la formula matematica di proporzionalità inversa prevista dal disciplinare per la valutazione dell’offerta economica.
L’istante evidenziava, infatti, che tale formula comportava che ciascuna offerta dovesse essere posta in relazione inversamente proporzionale all’offerta migliore e pertanto, nel caso in cui quest’ultima fosse pari a zero e tale valore costituisca quindi il dividendo, qualsiasi relazione con le altre offerte darebbe un risultato pari a zero.
In definitiva, nel caso specifico, ciò avrebbe impedito l’applicazione della formula prevista dalla lex specialis di gara.
L’istante rivolgeva quindi all’Autorità istanza di parere in merito alla problematica evidenziata.
Le indicazioni di ANAC
L’Autorità ha richiamato la giurisprudenza del Cons. Stato (Sez. V, Sent. 17 gennaio 2025, n. 366), che ha osservato che, in generale, “L’eventuale incoerenza della formula matematica elaborata per tradurre in algoritmo il criterio di assegnazione del punteggio non può prevalere sul criterio, e cioè sullo scopo perseguito (Cons. Stato, Sez. V, 22 agosto 2022, n. 7357). Ciò significa anche che la formula matematica va applicata con ragionevolezza salvaguardando l’interesse dell’amministrazione, senza dare luogo ad inammissibili (in quanto non previste dalla lex specialis) esclusioni dalla gara, fermo restando anche, in casi estremi, l’eventuale esercizio del potere di autotutela”.
Benché nel caso di specie la formula prevista dal disciplinare non si adattasse alla risoluzione del caso di offerte pari a zero, la clausola inserita espressamente disponeva che “l’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente”.
Pertanto, secondo l’Autorità, rilevava il fatto che il disciplinare non prevedesse in alcun modo l’esclusione delle offerte pari a zero ma chiariva le modalità di attribuzione del punteggio.
Inoltre, restava il fatto che spetta alla stazione appaltante valutare l’attendibilità, serietà e congruità di tali offerte nell’ambito del subprocedimento di anomalia.
Conclusioni
Dunque, nel caso di specie, non potevano essere escluse le offerte pari a zero, in quanto la lex specialis, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza, non ne contemplava l’esclusione.
Quindi, secondo l’Autorità, in difetto di espressi limiti alla percentuale di ribasso ammissibile, la Commissione di gara si deve limitare ad attribuire i punteggi alle offerte economiche secondo le chiare ed univoche prescrizioni del disciplinare di gara, non essendo rimessa alla sua competenza la valutazione in ordine all’ammissibilità e sostenibilità dei singoli ribassi proposti.
Sarà invece compito della stazione appaltante verificare, nell’ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte, l’attendibilità, serietà e congruità delle offerte presentate, (si veda Delibera n. 458 del 16 ottobre 2024);
