Un ente della regione Abruzzo pone alla competente sezione della Corte dei Conti il quesito sulla possibilità di erogare incentivi per le funzioni tecniche per le «concessioni nate con il vecchio Codice ma con fase esecutiva completamente collocata nel periodo di vigenza del nuovo». Quesito posto per l’esigenza di comprendere le modalità di erogazione dell’eventuale incentivo per l’attività «sviluppata» sotto l’egida del nuovo codice. L’articolo 45, quindi, non può essere applicato retroattivamente. Da qui il logico epilogo secondo cui «il contratto di concessione», ma questo vale per ogni contratto, sorto in vigenza del codice del 2016 “pur sviluppando la sua intera fase esecutiva negli anni di vigenza del nuovo codice dei contratti pubblici, resti assoggettato, per quanto concerne l’erogazione degli incentivi per funzioni tecniche, alla disciplina dettata dal medesimo codice precedente».
