La sentenza del Tar Campania . Napoli, Sez. IX, dell’ 11 giugno 2026, n. 3697 riguarda la necessità o meno, a seguito dell’ammissione con riserva ad un concorso pubblico, disposta a seguito di accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso la esclusione, di impugnare in s.g. anche il provvedimento della P.A. di approvazione della graduatoria finale
E’ inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, un ricorso giurisdizionale proposto avverso il provvedimento di esclusione da un concorso (nella specie, si trattava di un concorso indetto da una Asl per posto di Dirigente Avvocato), nel caso in cui il ricorrente, a seguito dell’annullamento in s.g. della esclusione, sia stato ammesso al concorso con riserva e, tuttavia, successivamente, abbia omesso di impugnare il provvedimento di approvazione della graduatoria finale; la mancata impugnazione della graduatoria finale si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso in quanto, per i pubblici concorsi, l’atto finale costituito dalla delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca l’atto che determina la lesione del ricorrente, non ne costituisce conseguenza inevitabile atteso che la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto in origine controverso.
Ciò in quanto l’ammissione con riserva ad un pubblico concorso di un candidato che ne abbia impugnato l’esclusione mira a produrre il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione da lui lamentata, consentendogli la partecipazione alle prove concorsuali; gli altri effetti conseguono al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l’atto d’esclusione e, dunque, a porre l’obbligo alla p.a. di provvedere ad attribuire alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che le derivano dal superamento del concorso, rese inattaccabili dallo scioglimento positivo della riserva di ammissione.
Il ricorrente che ha impugnato l’esclusione, dunque, a seguito della pubblicazione della graduatoria di merito di un concorso pubblico cui ha partecipato, ha l’onere di impugnare anche tale provvedimento, non potendosi ritenere che un eventuale annullamento del provvedimento di esclusione possa avere un effetto caducante della graduatoria stessa (Cons. Stato Sez. V, 18 luglio 2025, n. 6341; Cons. Stato, Sez. III, 16 giugno 2015, n. 3018).
