Pad in crash: per la proroga del termine di gara non basta l’avviso su sito della stazione appaltante

Si rendono necessarie le stesse forme di pubblicità previste nel bando, qualora sia necessario disporre la proroga del termine per la presentazione delle offerte per effetto di criticità riguardanti il caricamento dei documenti sulla piattaforma di gara. Lo rammenta l’ANAC nel parere di precontenzioso n. 268/2025. Il caso affrontato Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autority, un…

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Si rendono necessarie le stesse forme di pubblicità previste nel bando, qualora sia necessario disporre la proroga del termine per la presentazione delle offerte per effetto di criticità riguardanti il caricamento dei documenti sulla piattaforma di gara.

Lo rammenta l’ANAC nel parere di precontenzioso n. 268/2025.

Il caso affrontato

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Autority, un operatore economico evidenziava che si era verificati problemi di caricamento in piattaforma della documentazione di gara.

La piattaforma di gara, infatti, consentiva soltanto di indicare il ribasso percentuale offerto, risultando preclusa l’aggiunta di informazioni per effetto della impossibilità materiale di caricamento di ulteriori allegati sulla piattaforma medesima.

Le difficoltà erano state constatate anche dalla Stazione Appaltante, la quale pubblicava, solo sul proprio sito istituzionale, l’avviso di proroga del termine per presentare offerta.

Un concorrente chiedeva alla stazione appaltante un’ulteriore proroga dei termini, sul presupposto che la comunicazione fosse irritualmente avvenuta.

Secondo il ricorrente l’avviso avrebbe dovuto essere comunicato, oltre che sul sito della S.A. anche via PEC o tramite gli avvisi della Piattaforma (come del resto previsto anche nella legge di gara).

Del resto, non si trattava solo di un avviso di proroga, dato che la S.A. spiegava nell’avviso che sulla piattaforma era stata inserita una nuova casella mediante la quale sarebbe stato possibile caricare l’ulteriore documentazione, dando la possibilità anche agli operatori che già avevano presentato offerta eventualmente di integrarla.

La Stazione Appaltante rigettava l’istanza.

Le indicazioni di ANAC

L’Autorità ha rilevato, sul punto, che la possibilità di pubblicare le proroghe dei termini per la presentazione delle offerte – anche – mediante la pubblicazione sul sito istituzionale è espressamente prevista dall’art. 92 co. 2 del d.lgs 36/2023, ma tuttavia espressamente limitata dalla lettera c) “nei casi di cui all’articolo 25, comma 2, terzo periodo” secondo il quale “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento”.

Secondo l’ANAC ciò determina – con palmare evidenza – che la pubblicazione della suddetta proroga solo sul sito istituzionale senza accompagnarla con gli altri metodi previsti dalla legge – e nel caso di specie anche assunti nella lex specialis – appariva del tutto inidonea ad assicurare la par condicio dei concorrenti. 

Al riguardo, infatti, appariva innegabile l’evidenza della disparità di trattamento tra coloro che avevano presentato l’offerta tempestivamente (ancorché incompleta) come l’istante e quelli che, non avendola ancora presentata, all’ultimo avevano avuto modo di beneficiare della proroga e della correzione delle carenze operative della piattaforma.

Inoltre, non appariva convincente il rilievo difensivo della stazione appaltante secondo la quale la lex specialis sanciva comunque la possibilità della pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale: questa circostanza, ancorché prevista – ma si doveva ritenere in via del tutto residuale – nella lex specialis, secondo l’ANAC non appariva in grado di giustificare l’operato della stazione appaltante che, stante l’evidenza del rischio di escludere una pletora di concorrenti per ragioni indipendenti dalla loro responsabilità, non aveva posto in essere una condotta tale da assicurare la parità di trattamento e la massima partecipazione.

Conclusioni

L’Autorità ha espressamente chiarito che “In presenza di modifiche sostanziali, opera il cd. principio del “contrarius actus”, in forza del quale dette modifiche devono avvenire con le stesse forme di pubblicità osservate in precedenza dalla Stazione appaltante per la pubblicazione del bando di gara” (cfr. delibera 147 del 20/03/2024), e nel caso di specie, sia per le determinanti implementazioni sulla piattaforma MePA, che per la proroga dei termini per le offerte, non pareva dubitabile che le modifiche introdotte avessero tale valenza sostanziale, è corretto ritenere che nel caso di specie la condotta della stazione appaltante non appariva conforme alla disciplina di riferimento in quanto aveva violato i principi di parità di trattamento e di massima partecipazione.

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