La Corte dei conti, Sezione Veneto, con la sentenza n. 32/2023 ha stabilito che nella gestione delle partecipazioni societarie i diritti dell’Ente locale sono esercitati dal sindaco, per cui l’assessore può rappresentare in maniera valida l’ente azionista nell’assemblea dei soci solo con una delega specifica del sindaco, poichè in tal caso non basta la delega generale di funzioni assegnate all’assessore dal capo dell’amministrazione locale. Questo perché la delega di funzioni comporta la possibilità di adottare atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, ma non vale a conferire all’assessore il diverso potere di esercitare la rappresentanza legale dell’ente.
