Con la sentenza n. 2776/2025, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’obbligo di acquisizione del CIG e del versamento del contributo ANAC anche per gli incarichi legali affidati direttamente. I giudici chiariscono che i servizi legali sono “contratti esclusi” ma pur sempre appalti pubblici di servizi, soggetti alla vigilanza ANAC e alla tracciabilità dei flussi finanziari. Non esiste la categoria dei contratti “estranei” al Codice e l’intuitus personae non elide la natura pubblicistica del rapporto. Respinta anche la questione di legittimità costituzionale e rigettato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. La sentenza, inoltre, interpreta l’art. 10 della direttiva 2014/24/UE in senso non vincolante per il legislatore nazionale, sottolineando l’uso del condizionale (“dovrebbero”) nel testo europeo.
