La sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro, 2 novembre 2023, n. 30418, ben commentata a Santo Fabiano, che considera corretto il licenziamento dovuto alla mancata timbratura in uscita per la pausa pranzo, impone alcune riflessioni alla luce delle previsioni del Ccnl 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali.
Bisogna premettere che la decisione della Cassazione è riferita ad un risalente contratto collettivo del comparto scuola e a fatti del 2017. Proprio per questo, sebbene l’affermazione della correttezza dell’applicazione degli automatismi imposti dalla discutibile stesura dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera a), del d.lg 165/2001 non sia da mettere in discussione, l’impianto della sentenza appare comunque critico in relazione alla specifica disciplina della pausa pranzo contenuta nella contrattazione collettiva.
Certo, un punto deve essere essenziale ed entrare una volta e per sempre nella cultura organizzativa e nelle abitudini: ogni assenza dal posto di lavoro va tracciata. Anche a fini assicurativi, per esempio, e non solo perché si tratta di un obbligo pesantemente (e senza graduazione) sanzionato.
Per quanto le sirene della gestione del rapporto di lavoro in termini di “innovazione”, “squadra”, “managerialità”, “semplificazione”, “tensione al risultato” ed altre formule da assunta scienza aziendale continuino ad assordare, sta di fatto che al lavoro pubblico si continuano ad applicare rigide disposizioni di legge, la cui violazione comporta le note responsabilità penali, amministrative, civili e disciplinari che i giudici applicano, senza tenere in nessuna considerazione i troppi vaniloqui di quelle sirene, che al loro udito non sono percepibili.
Dunque, quando si entra si timbra, si deve timbrare; quando si esce, al di là di aver chiesto ed ottenuto l’autorizzazione, si timbra, si deve timbrare: qualsiasi sia l’innovazione organizzativa che gettando il cuore oltre l’ostacolo allo scopo di fare squadra possa essere stata introdotta.
Precisato questo, tuttavia, registriamo un problema evidente di coordinamento tra le logiche delle disposizioni vigenti.
L’articolo 55-quater, comma 1, del d.lgs 165/2001 risponde alla logica del “dagli al lavoratore pubblico”, considerato sostanzialmente ex lege come un fannullone e, quindi, tenuto a fornire prova contraria della presunzione legale di agire sempre e comunque truffando il datore di lavoro.
In merito alla pausa pranzo, però, le parti sociali, molto più avvedute e sagge di un legislatore la cui rotta di navigazione è condizionata dai venti del populismo, hanno previsto nell’articolo 34, comma 2, del Ccnl 16.11.2022, quanto segue: “Per la consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 35, comma 2 (Servizio mensa e buono pasto) e tenendo conto delle deroghe in materia previste dal medesimo art. 35, comma 10, la durata della pausa non può essere inferiore a trenta minuti”.
Si tratta di una previsione volta ad attuare quanto previsto dall’articolo 8, commi 1 e 2, del d.lgs 66/2003; riportiamo il testo dei due commi:
“1. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
La norma citata prima, a sua volta in recepimento di direttive UE, dunque, configura le pause e, in particolare la pausa per consumazione del pasto, in termini di dovere.
Si badi: si tratta di un dovere:
- sia del lavoratore, il quale ha il diritto, ma anche il dovere di fermarsi per il recupero delle energie psicofisiche, connesso anche alla consumazione del pasto;
- sia, più ancora, del datore di lavoro, il quale è tenuto a far interrompere necessariamente la prestazione lavorativa, almeno per il tempo minimo necessario per il recupero delle energie (in questo caso 10 minuti) o per mettere nelle condizioni il lavoratore di consumare il pasto (in questo caso per almeno 30 minuti).
Così stando le cose:
- il lavoratore non ha alternative: deve effettuare le pause e la violazione di tale dovere lo espone a sanzioni disciplinari;
- il datore a sua volta non ha alternativa: deve imporre al lavoratore le pause e contestualmente organizzare il sistema in modo che quella per la consumazione del pasto sia di durata congrua rispetto al fine.
Il datore organizza il servizio mensa, sia avvalendosi di una mensa propria, si attivando il sistema dei buoni pasto. Il datore, quindi, stabilisce, in relazione all’orario di lavoro e di servizio da esso fissato, quali sono i giorni nei quali i rientri pomeridiani richiedano la pausa pranzo e determina la fascia oraria entro la quale svolgerla. E il datore, a questo scopo, disciplina la questione mediante atti regolamentari.
Pertanto, esiste un titolo giuridico, il regolamento, attuativo di un Ccnl, rispetto al quale il datore deve permettere la fruizione della pausa per la consumazione del pasto; il datore non può non sapere che in quei determinati giorni e in quella specifica fascia oraria, il lavoratore deve fare la pausa per la consumazione del pasto. Tanto che il datore, quei giorni e per quella fascia oraria, a sua volta non deve aspettarsi che vi sia prestazione lavorativa.
Alcune amministrazioni attuano queste previsioni, attivando a loro volta automatismi: a meno che il lavoratore non ritenga di avvalersi della sola pausa di 10 minuti senza consumare il pasto (distinguibile dai sistemi verificando che le timbrature in successione siano nel segmento temporale dei 10 minuti e sempre a condizione che ciò avvenga al termine di una prestazione di almeno 6 ore), impostano i sistemi sottraendo automaticamente all’orario di lavoro i 30 minuti (talora, mediante il regolamento, anche di più) minimi che la contrattazione collettiva nazionale prevede come durata minima per la consumazione del pasto.
Simile sistema ha l’evidente scopo di indurre i dipendenti a “non economizzare” sul tempo di consumazione del pasto.
Allo stesso tempo, assicurano che comunque anche laddove vi fossero dimenticanze o errate o travisate letture dei doveri di timbratura, che comunque persistono, non sia arrecato alcun danno erariale (le pause minime sono comunque sottratte ad eventuali pagamenti).
Ciò è sufficiente a disinnescare cortocircuiti giuridici come quello di cui alla sentenza della Cassazione 30418/2023?
Un approccio da “puristi” porterebbe ad una risposta negativa: il dipendente è comunque tenuto sempre a timbrare, anche se i sistemi informatizzati di gestione sottraggano un certo quantitativo di minuti dall’orario nelle giornate di pausa pranzo nelle quali per qualsiasi ragione il dipendente non abbia registrato l’uscita ed il rientro da detta pausa.
Un approccio più fattuale porta a ritenere che un sistema siffatto, per altro anche oggetto di informazione e, quindi, partecipazione sindacale, sia frutto di un ponderato approccio collaborativo tra datore pubblico e lavoratori, tale per cui l’eventuale reiterata mancata registrazione di uscita ed entrata nella pausa pranzo risulti letteralmente inoffensiva:
- sul piano organizzativo, perché in ogni caso il datore non deve aspettarsi lo svolgimento di prestazioni lavorative nella fascia oraria destinata alla consumazione del pasto;
- sul piano erariale, perché non può maturare alcun plus orario monetizzabile;
- sul piano disciplinare, perché la mancata timbratura trova di per sé rimedio nel sistema.
Certo, un sistema siffatto non è perfetto. Se il dipendente che esce, senza registrare l’uscita, per la pausa, resti fuori per una durata superiore alla fascia disposta con gli atti generali di organizzazione, la sottrazione automatica dei minuti di pausa non è sufficiente a rimediare alla mancata prestazione.
Ma, accertato simile evento, si sfuggirebbe all’automatismo che ai sensi della sentenza della Cassazione citata connota il fatto da essa trattato. Infatti, nel caso della sentenza, la dipendente licenziata è rimasta assente, senza aver registrato uscita ed entrata, per il solo tempo della pausa pranzo (ed è questo aspetto che fa comprendere la pessima fattura della norma).
Laddove il dipendente non rientrasse entro il termine finale della fascia oraria di consumazione del pasto, approfittando di una inferiore automatica sottrazione di orario dal cartellino, si determinerebbe una dolosa, fraudolenta ed effettiva falsa attestazione della presenza in servizio, tale da far uscire dal perverso automatismo, e indurre all’applicazione del licenziamento come sanzione per un infedele modo di rendere le obbligazioni lavorative.
Il messaggio, quindi, che i datori pubblici debbono disporre per i lavoratori dovrebbe essere chiaro e preciso: timbrare, sempre, comunque, anche in presenza di sistemi di sottrazione automatica delle pause per il consumazione del pasto, per quanto tali sistemi dovrebbero essere sufficienti a far valutare fatti analoghi a quelli trattati dalla sentenza 30418/2023 della Cassazione in modo diverso.
