Gli enti locali non possono fissare in modo “discrezionale” (cioè non rispondente alle previsioni normative e contrattuali sulla determinazione dei compensi dei dipendenti pubblici) le retribuzioni dei dipendenti assunti nello staff, ai sensi dell’articolo 90 del d.lgs 267/2000. Lo evidenzia la deliberazione Corte dei Conti, sezione regionale controllo per l’Emilia Romagna 5/7/2022 n. 90. Sul punto, la Sezione evidenzia:
“In merito alla irregolarità rilevate in relazioni all’affidamento di incarichi di responsabili degli uffici di staff e di responsabili delle attività di informazione e comunicazione istituzionale, la Sezione ritiene che il rilievo mosso dai servizi ispettivi evidenzi correttamente una possibile criticità. I servizi ispettivi hanno contestato che il trattamento economico riservato al personale preposto all’ufficio stampa risulterebbe sproporzionato rispetto a quello di altri dipendenti comunali appartenenti alla medesima categoria. L’amministrazione ritiene, invece, che la commisurazione del trattamento economico accessorio rientri nella discrezionalità dell’organo che attribuisce l’incarico, ai sensi dell’art. 90 del T.U.E.L. e del resto – sostiene sempre l’amministrazione – il comma 3-bis dell’art. 90 del T.U.E.L. consente che il trattamento economico relativo agli incarichi in questione possa essere addirittura parametrato a quello degli incarichi dirigenziali. A tale proposito, va preliminarmente richiamata la disposizione invocata dall’amministrazione, la quale così recita: «resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale». Come è dato agevolmente osservare e per quanto qui rileva, la norma si preoccupa di chiarire che, in applicazione del generale principio di distinzione tra funzioni politiche e gestionali, queste ultime non potranno essere affidate al personale assunto, con meccanismo fiduciario, per attività di supporto agli organi di direzione politica. Il che ovviamente non equivale a considerare totalmente libera la determinazione della retribuzione da riconoscere all’incaricato, per quanto la norma, come si è visto, implicitamente confermi la possibilità che questo sia equiparato a quello dei dirigenti (ovviamente, in tal caso, il relativo contratto applicato dovrà essere quello dirigenziale). In ogni modo, e ferma la discrezionalità che sul punto vi è in capo all’organo che decide di avvalersi di tale forma di supporto professionale, deve sempre essere rispettato (oltre, ovviamente, ai limiti generali di spesa di personale ed al tetto relativo al trattamento economico complessivo del singolo dipendente) il principio di proporzionalità tra la prestazione resa, sotto il duplice profilo quantitativo e qualitativo, e la retribuzione riconosciuta. In proposito, la Sezione ritiene che un utile parametro di riferimento sia rappresentato dal recente accordo, raggiunto tra l’Aran, le Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e la FNSI, per la regolazione di raccordo del personale profilo informazione, che è oggetto dello specifico rilievo in esame da parte dei servizi ispettivi. Tale accordo, infatti, definisce gli inquadramenti delle figure professionali in esame nei CCNL dei comparti pubblici e le voci retributive applicabili ed indica altresì la disciplina contrattuale di riferimento in relazione alla tipologia d’incarico“.
In effetti, torna incomprensibile immaginare che sia possibile un trattamento economico “discrezionale”. Chi fa i quesiti, prima di presentarli alla Corte dei conti, sa leggere e capire le norme? L’articolo 90 in tema stabilisce con estrema chiarezza:
- comma 2: “Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”;
- comma 3: “Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale”.
Come può ammettersi un trattamento “discrezionale” fuori dai parametri dei contratti collettivi nazionali di lavoro e della possibile forfettizzazione di parte del salario accessorio, per altro anch’essa regolata dai Ccnl?
Troppo spesso a chi considera gli incarichi di staff come compenso per la campagna elettorale o come strumento per retribuire con soldi pubblici soggetti particolarmente vicini a sindaci ed assessori sfugge quanto dispone l’articolo 2, comma 3, terzo periodo, del d.lgs 165/2001: “L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali”.
