Personale: nessuna retribuzione delle cariche dirigenziali se manca il profilo nell’organico

L’adempimento di compiti dirigenziali da parte di un funzionario, con il fine del riconoscimento del trattamento economico, deve corrispondere alla presenza del suddetto posto nell’organico dell’ufficio. Con l’ordinanza n. 22579/2023, la Corte di cassazione stabilisce che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo se è presente una espressa qualificazione in tal senso negli…

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L’adempimento di compiti dirigenziali da parte di un funzionario, con il fine del riconoscimento del trattamento economico, deve corrispondere alla presenza del suddetto posto nell’organico dell’ufficio.

Con l’ordinanza n. 22579/2023, la Corte di cassazione stabilisce che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo se è presente una espressa qualificazione in tal senso negli atti di macro-organizzazione adottati dalla Pubblica amministrazione coinvolta poichè è alle PA che è stato riservato dal legislatore il potere di definire le linee fondamentali degli uffici. Le PA devono individuare le mansioni di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità delle stesse, provvedendo anche alla individuazione delle piante organiche. Se manca l’istituzione dell’ufficio dirigenziale, neppure il giudice può sostituirsi all’amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l’attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell’ufficio che viene in rilievo.

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