L’adempimento di compiti dirigenziali da parte di un funzionario, con il fine del riconoscimento del trattamento economico, deve corrispondere alla presenza del suddetto posto nell’organico dell’ufficio.
Con l’ordinanza n. 22579/2023, la Corte di cassazione stabilisce che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale solo se è presente una espressa qualificazione in tal senso negli atti di macro-organizzazione adottati dalla Pubblica amministrazione coinvolta poichè è alle PA che è stato riservato dal legislatore il potere di definire le linee fondamentali degli uffici. Le PA devono individuare le mansioni di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità delle stesse, provvedendo anche alla individuazione delle piante organiche. Se manca l’istituzione dell’ufficio dirigenziale, neppure il giudice può sostituirsi all’amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l’attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell’ufficio che viene in rilievo.
