Non c’è alcun divieto di incaricare il direttore dell’esecuzione per appalti di forniture e servizi per i quali la figura del Dec non sia obbligatoria.
Il parere del Mit 3467/2025 è stato da taluni interpretato come volto a vietare la distinzione tra Rup e Dec, se non quando essa sia resa imposta dalla norma.
Tale chiave di lettura è da respingere. Il Mit risponde, in particolare, al quesito che chiede se “nell’ipotesi in cui il servizio o la fornitura non siano di particolare rilevanza per importo o per caratteristiche non ricorrendo una delle ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo e pertanto il direttore dell’esecuzione non debba essere diverso dal RUP, si possa comunque nominare un DEC diverso dal RUP e tale nomina realizzi la condizione di cui al comma 2 dell’art. 45 del codice al fine del riconoscimento degli incentivi per le attivita’ tecniche“.
La domanda è distinta in due:
a) se sia possibile facoltativamente incaricare il Dec anche quando non vi è l’obbligo;
b) se nell’esercizio di tale facoltà, sia possibile riconoscere gli incentivi per le funzioni tecniche.
La risposta del Mit è la seguente: “il disposto dell’art. 31 dell’all. II.14 secondo cui “(l)’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32” deve essere interpretato restrittivamente. Ed invero, come precisato anche dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Campania nella Deliberazione n. 191 del 2023, poiché negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento, il ricorrere di tale presupposto deve essere verificato con rigore e oggettività“.
La risposta non esclude per nulla che le amministrazioni, nell’esercizio della loro piena autonomia organizzativa, possano nominare “facoltativamente” il Dec. Solo che, in questo caso, non spetteranno gli incentivi.
Poichè lo scopo della norma è collegare l’incarico del direttore dell’esecuzione dal Rup all’erogazione dell’incentivo, è privo di fondamento affermare che le PA non mantengano comunque il potere di incaricare un Dec anche quando si tratti di appalti di importo inferiore ai 500.000 euro o aventi oggetti diversi da quelli specificati dall’articolo 32 dell’allegato II.14.
Infatti, l’articolo 8, comma 4, dell’Allegato I.2 al codice dispone: “Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi: di cui all’articolo 32 dell’allegato II.14
a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento”.
Come si nota, la norma non dispone che il Rup debba necessariamente coincidere col Dec, ma si limita specificare quando è necessario che il Rup sia diverso dal Dec.
Ora, per quanto concerne l’incentivo, la conclusione corretta da trarre non quella di considerare vietato alle PA di incaricare un Dec se non per le tipologia di appalti per i quali il codice vieta la coincidenza tra Rup e Dec. Più semplicemente, la PA mantiene il potere organizzativo di incaricare il Dec come e quando vuole, con la consapevolezza che qualora l’appalto non rientri tra quelli per i quali è necessaria la distinzione tra Rup e Dec gli incentivi non spettano.
Infatti, il Mit quando si riferisce alla rigorosità con la quale deve essere rispettato il principio dell’onnicomprensività del trattamento economico, indica non che il Dec non sia incaricabile anche per appalti diversi da quelli per i quali è obbligatorio, bensì che in questi casi l’incentivo non può spettare.
Poi, qualcuno deve riuscire a spiegare la ragione per la quale nel caso di forniture e servizi sia stata prevista questa irrazionale limitazioni all’incentivo.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 84 del Ccnl 16.11.2022, nulla vieta di attribuire a Rup e Dec l’indennità per specifiche responsabilità ivi contemplata.
