Possibili difficoltà interpretative della norma che consente l’incremento del fondo della contrattazione decentrata degli enti locali

Sul portale neopa.it, Luca Di Donna, nell’articolo “Decreto Pa: dubbi applicativi sullo sblocco del salario accessorio negli enti locali” pone tre importanti interrogativi riguardanti lo spettro di applicazione dell’emendamento volto ad “armonizzare” (con poco successo) il salario accessorio degli enti locali a quello degli altri comparti. I quesiti posti sono 3: Per rispondere a queste…

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Sul portale neopa.it, Luca Di Donna, nell’articolo “Decreto Pa: dubbi applicativi sullo sblocco del salario accessorio negli enti locali” pone tre importanti interrogativi riguardanti lo spettro di applicazione dell’emendamento volto ad “armonizzare” (con poco successo) il salario accessorio degli enti locali a quello degli altri comparti.

I quesiti posti sono 3:

  1. accertato il rispetto dei vari vincoli finanziari, è possibile incrementare nella misura massima del 48% la parte stabile del fondo della contrattazione decentrata, maggiorata degli importi relativi alle retribuzioni di posizione e risultato delle Elevate Qualificazioni, rispetto alla spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali (cioè, le aree non dirigenziali): vanno scomputate dalla parte stabile del fondo le risorse già escluse da norme vigenti dal tetto del salario accessorio posto dall’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017?;
  2. gli “stipendi tabellari” a cui si riferisce la norma che sarà inserita nella legge di conversione del d.l. 25/2025 sono comprensivi anche dei differenziali stipendiali e delle posizioni economiche di sviluppo, connesse alle progressioni orizzontali?;
  3. l’incremento al salario accessorio è consentito in deroga al tetto del 2016 posto dal citato articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, che è sempre da riferire all’adeguamento al 31.12.2018 previsto dall’articolo 33 del d.l. 34/2019; è prevista una deroga anche al tetto complessivo della spesa di personale fissato dall’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006?

Per rispondere a queste domande, non resta che applicare i canoni interpretativi posti dal Legislatore. Il riferimento, dunque, deve necessariamente reperirsi nell’articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale o “preleggi”: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Tale previsione si aggancia al brocardo ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit.

Quindi:

  1. il quesito n. 1 va risolto necessariamente nel senso che l’intera parte stabile del fondo va incrementata del 48% massimo possibile, senza scomputare gli ammontari di cui al Ccnl 16.11.2022, articolo 79, comma 1, lettere b) e d)[1] e comma 1-bis[2]. Infatti, la norma non prevede in alcun modo tale scorporo, né esso è desumibile attraverso operazioni interpretative correttamente rispettose delle preleggi;
  2. il quesito n. 2 va risolto nel senso che la percentuale di incremento vada riferita esclusivamente allo stipendio tabellare, senza considerare differenziali stipendiali e posizioni economiche di sviluppo. Ciò per due motivi: il primo, di per sé dirimente e sufficiente, che la norma, in applicazione dell’articolo 12 delle preleggi, sul punto è chiarissima. Sia, ad abundantiam, perché solo il tabellare può essere un parametro oggettivo, anche per controllare i saldi di finanza pubblica;
  3. il terzo quesito va risolto sempre tenendo conto dell’articolo 12 delle preleggi: la norma consente solo di derogare al tetto posto al salario accessorio dalla sciagurata disposizione dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017. Non contenendo, né espressamente, né apertamente, deroga alcuna alle previsioni dell’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 296/2006, il tetto complessivo della spesa di personale resta invalicabile. Del resto, l’incremento ammesso è “fino al” 48%: può, quindi, essere anche inferiore e deve esserlo se si sforasse il tetto in parola.

[1] b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l’incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

[2] A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all’art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98

quota è utilizzata a copertura dell’onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

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