Prestazioni analoghe valutabili anche se non ancora ultimate

Le prestazioni analoghe (nel caso specifico lavori) possono concorrere alla dimostrazione dei requisiti di ordine speciale, di tipo tecnico-professionale, anche se non sono state ancora completate. Lo ha precisato il T.A.R. Veneto, nella sentenza n. 1639 del 14 novembre 2023. Il caso trattato Una stazione appaltante, concessionaria del servizio idrico integrato, indiceva una procedura telematica…

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Le prestazioni analoghe (nel caso specifico lavori) possono concorrere alla dimostrazione dei requisiti di ordine speciale, di tipo tecnico-professionale, anche se non sono state ancora completate.

Lo ha precisato il T.A.R. Veneto, nella sentenza n. 1639 del 14 novembre 2023.

Il caso trattato

Una stazione appaltante, concessionaria del servizio idrico integrato, indiceva una procedura telematica aperta, con inversione procedimentale, per l’affidamento dei lavori di potenziamento di un depuratore, attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In base all’allegato al disciplinare di gara, era previsto il possesso, ai fini dei requisiti tecnico professionali, l’aver realizzato uno o più lavori di natura analoga a quelli oggetto dell’appalto, la cui conclusione risultasse essersi verificata nel corso degli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti il termine di scadenza per la produzione dell’offerta.

La ditta seconda classificata contestava i risultati della gara, asserendo, tra le varie censure, la violazione della lex specialis con riguardo al rispetto del requisito esperienziale.

In base al disciplinare di gara, come precisato nel modulo per la dichiarazione dei requisiti, per partecipare alla gara era necessaria la “conclusione” di lavori analoghi per un certo importo nel quinquennio antecedente la scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. A tal fine sarebbero stati computabili soltanto i lavori già “conclusi”, ossia quelli che avevano ad oggetto un intero impianto oppure sue parti, purché queste rappresentassero “singole componenti o comparti impiantistiche”. L’amministrazione aggiudicatrice avrebbe invece ritenuto valido il computo di lavori ancora in corso.

Qualora non fossero stati considerati tali lavori, la ditta aggiudicataria non sarebbe risultata ammessa, e conseguentemente, aggiudicataria.

La decisione dei giudici

I giudici hanno affermato che, in base alla legge di gara, era espressamente prevista la possibilità di dimostrare il requisito dello svolgimento di lavori analoghi attraverso la presentazione del Certificato Esecuzione Lavori (C.E.L.), purché regolarmente emessi, sottoscritti ed approvati.

D’altra parte il certificato esecuzione lavori è disciplinato dall’art. 86, comma 5-bis, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Mezzi di prova” il quale, prevede: “L’esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies. L’attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell’avviso o nella lettera di invito”.

L’art. 79, comma 6, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 stabilisce, poi, che: “L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dagli articoli 83, comma 4 e 84, indicati dall’impresa e acquisiti dalla SOA ai sensi dell’articolo 40, comma 3, lett. b), del codice, nonché secondo quanto previsto dall’articolo 86”.

L’art. 83, comma 4, d.P.R. n. 207 cit., poi, prevede che: “I certificati di esecuzione lavori sono redatti in conformità dello schema di cui all’allegato B e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se fanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale e giudiziaria, ne viene indicato l’esito”.

Alla luce di tali disposizioni la giurisprudenza amministrativa ha quindi chiarito che “Il certificato di esecuzione lavori costituisce, dunque, una certificazione richiesta dall’impresa al committente per la dimostrazione del possesso del requisito di idoneità tecnica – organizzativa, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria in quanto la committenza certifica l’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché se risultano, e con quale esito, le contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori. Non v’è ragione per ritenere che l’impresa possa richiedere alla committenza (pubblica o privata) il rilascio del certificato di esecuzione solamente quando il contratto d’appalto sia stato integralmente concluso, nel senso che non residuano più prestazioni dovute a carico di entrambe le parti.

Il certificato di esecuzione lavori può essere rilasciato anche qualora il contratto d’appalto non sia ancora concluso, ovvero, detto altrimenti, se i lavori sono ancora in corso di esecuzione, per quella parte di lavori che il R.u.p. attesti completata con buon esito e contabilizzata. Rileva, in tal senso, il dato normativo: l’art. 83, comma 2, d.P.R. n. 210 cit. in precedenza riportato ammette la possibilità che la SOA sia chiamata a valutare lavori ‘in corso di esecuzione alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA’; e, d’altra parte, non è un caso che lo schema di certificato fornito dall’Allegato B al regolamento (al Quadro 6.1.) preveda si dia risposta alla domanda se ‘I lavori sono in corso …SI/NO’” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 1320).

E ancora, è stato precisato che “la lettura sistematica delle disposizioni normative sul Certificato di esecuzione lavori induce a ritenere che solamente l’impresa che sia in possesso, al momento della presentazione della domanda, del CEL può dichiarare il possesso del requisito [di esecuzione dei lavori], poiché solo quell’impresa è in grado di comprovarlo” ed ancora che: “Le citate disposizioni [id est. gli artt. 86, comma 5, d.lgs. 12 aprile 2016, n. 50; 79, comma 6, e 83, comma 4, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 210], lette in combinato tra loro, conducono ad affermare che l’impresa acquisisce il requisito tecnico organizzativo, costituito dall’aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria, col rilascio del Certificato di esecuzione lavori poiché in esso si dà atto dell’avvenuta esecuzione in maniera regolare e con buon esito dei lavori, nonché del risultato delle contestazioni reciprocamente mosse dalle parti contrattuali in seguito all’esecuzione dei lavori” (cfr. per entrambi i passaggi riportati Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2017, n. 6135, nonché più recentemente, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8024)” (Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2021, n. 7302).

In definitiva, i C.E.L. presentati in gara dalla controinteressata risultavano idonei a dimostrare l’esecuzione dei lavori analoghi affidati, né era stato oggetto di specifica contestazione in sede di ricorso la regolare emissione di tali C.E.L..

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