di V. Rizzo
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici il mantra per funzionari, RUP e amministratori è diventato il principio del risultato, sancito dall’art. 1. Il rischio di travisamento, tuttavia, è dietro l’angolo, quasi che la “politica del fare” possa giustificare ogni forzatura delle norme. Eppure la norma è chiara: le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione «nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza». E ancora «La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti».
Le cronache di questi giorni continuano invece ad offrirci spaccati inquietanti: “finte” procedure ad invito con una ditta in possesso dei requisiti e le altre invitate costrette a ricorrere ad ATI. Altro caso di scuola è quello di servizi a forte radicamento territoriale per i quali uno degli invitati ha l’organizzazione di impresa in prossimità della Stazione Appaltante e le altre ditte, invece, sono dislocate random su tutto il territorio nazionale. Un modo furbesco di rispettare il principio di concorrenza in via formale, trascurando del tutto l’aspetto sostanziale.
In passato le tanto vituperate Linee Guida ANAC n.4 sul punto erano state in verità molto più chiare. Tra i principi alla base degli affidamenti sotto-soglia quello di libera concorrenza era stato così declinato: garantire «l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati» (punto 3.2, lett.e). L’effettiva contendibilità. La sostanza oltre che la forma.
Ma il nuovo Codice in maniera forse più “fiduciosa” ha voluto attribuire alla discrezionalità degli operatori il compito di garantire il risultato (e la trasparenza) chiedendo semplicemente di rispettare altri due principi: il principio della fiducia «nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici» (art.3) e quello della buona fede, rimarcando che «sussiste un affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede» (art.5).
Quando si elude la ratio della norma quindi, con comportamenti che deviano il normale corso delle procedure concorrenziali, “pilotandole” verso un esito scontato, ad essere compromesso non è soltanto il principio della fiducia e della buona fede ma anche quello del risultato.
Non basta fare, occorre fare bene (e in trasparenza), mettendo tutti in condizione di concorrere per il perseguimento dell’interesse “pubblico”.
