La recente sentenza del 28 marzo 2025, n. 227 del Tar Marche, Sez,. I, concerne la portata e la particolare rilevanza del principio di anonimato dei concorrenti nelle gare di appalto e sulla violazione o meno di tale principio, nel caso in cui la P.A., nel prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, abbia reso noto l’elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio.
La società SIRAM Spa, gestore uscente del servizio di fornitura di energia e di manutenzione degli immobili e degli impianti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (di seguito anche “A.O.U.”) ha impugnato alcuni provvedimenti, nella parte in cui la Stazione Unica Appaltante operante presso la Regione Marche (di seguito anche “S.U.A.M.”) ha prorogato il termine per la presentazione delle offerte, rendendo però noto l’elenco dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio e che dunque erano i soli legittimati a presentare offerta.
La SIRAM ha articolato due diverse censure:
a) da un lato, deduce la violazione del principio dell’anonimato dei concorrenti;
b) dall’altro lato, deduce la violazione dell’art. 92, comma 2, let. a), del D.Lgs. n. 36/2023, evidenziando che nella specie non sussistevano i presupposti per la concessione della proroga, visto che la documentazione tecnica integrativa necessaria agli operatori economici per formulare l’offerta era stata messa a loro disposizione almeno sei giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.
Pertanto, nella presente controversia non viene in rilievo il problema della proroga in sé e per sé del termine di presentazione delle offerte, bensì:
– da un lato, il fatto che la decisione di concedere la proroga è stata resa nota con un’unica mail diretta a tutti i potenziali concorrenti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio, i quali hanno dunque avuto la possibilità di conoscere i nominativi degli operatori economici verosimilmente interessati a partecipare alla gara;
– dall’altro lato, la violazione di una disposizione del D.Lgs. n. 36/2023 che secondo la ricorrente è tassativa.
Non sono pertanto del tutto attagliate al thema decidendum le puntuali e condivisibili argomentazioni difensive svolte in particolare dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche per giustificare la decisione di concedere la proroga richiesta pressoché da tutti i potenziali concorrenti, mentre coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità del secondo motivo.
In effetti, la SIRAM non è legittimata a censurare la violazione dell’art. 92, comma 2, let. a), del D.Lgs. n. 36/2023 in quanto essa ha manifestato la volontà di partecipare alla gara in a.t.i. con Edison Next Government S.r.l., la quale, come ha comprovato l’A.O.U., in data 18 febbraio 2025 aveva chiesto alla S.U.A.M. di concedere una proroga di almeno trenta giorni del termine di scadenza per la presentazione delle offerte. L’odierna ricorrente (la quale ha implicitamente condiviso l’istanza della futura mandataria del r.t.i.) non può pertanto dolersi del fatto che tale richiesta è stata accolta.
Il principio dell’anonimato dei concorrenti, a presidio del quale sono poste anche sanzioni penali, costituisce uno dei pilastri delle procedure ad evidenza pubblica, essendo noto che, in tanto possono essere conclusi accordi collusivi fra gli operatori interessati, in quanto ciascuno di essi conosca in anticipo l’identità degli altri. In questo senso non è dirimente il tenore letterale all’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, nella parte in cui la norma fa riferimento ai soggetti che hanno (già) presentato l’offerta, perché, alla luce delle diverse modalità con cui può essere alterata la regolarità della competizione (infatti, oltre alla presentazione di offerte da parte di operatori che si trovano fra loro in situazione di collegamento sostanziale, l’alterazione può essere attuata anche mediante l’invito a uno o più operatori a non presentare offerta in cambio della promessa di subappalti o altri analoghi vantaggi), l’anonimato va garantito anche, se non soprattutto, nella fase che precede la formulazione delle offerte .
Il Tar Marche con la suindicata sentenza n. 227/2025 ha riconosciuto la illegittimità, per violazione del principio di anonimato dei concorrenti nelle gare di appalto, il provvedimento con il quale la P.A. ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, nel caso in cui abbia contestualmente reso noto l’elenco dei soggetti che hanno effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio e che dunque sono i soli legittimati a presentare offerta; e ciò a maggior ragione nel caso in cui:
a) la lex specialis preveda il sopralluogo obbligatorio (in questi casi solo i soggetti che hanno effettuato il sopralluogo possono presentare l’offerta e dunque l’elenco degli OO.EE. che hanno effettuato il sopralluogo coincide di fatto con l’elenco dei partecipanti, con l’unica differenza che alcuni dei soggetti potenzialmente interessati potrebbe decidere di non presentare l’offerta; si tratterebbe dunque di una variazione in diminuzione che potrebbe acuire ancor di più il rischio di condizionamento dell’esito della gara;
b) la decisione della P.A. di concedere la proroga sia stata resa nota con un’unica mail diretta a tutti i potenziali concorrenti che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio, i quali hanno dunque avuto la possibilità di conoscere i nominativi degli operatori economici verosimilmente interessati a partecipare alla gara; in tal caso, è la stessa P.A. a rivelare espressamente l’identità dei potenziali (ma in caso di sopralluogo obbligatorio si tratta di reali) concorrenti.
