Nella procedura di project financing la fase preordinata alla scelta del soggetto promotore è caratterizzata da ampia discrezionalità, poichè è rivolta all’individuazione della proposta che risponde in maniera adeguata al pubblico interesse. Questa scelta non va effettuata sulla base di rigidi criteri di valutazione predeterminati, come è invece richiesto nella seconda fase in cui la proposta del promotore viene messa in competizione con altre eventuali offerte.
Si è espresso in questi termini il Tar Lecce, che ribadendo alcuni principi giurisprudenziali affermatesi con riferimento alla disciplina del Dlgs 50/2016, offre anche l’occasione per verificarne l’attualità in relazione alla disciplina del nuovo Codice nonché, in termini più generali, per evidenziare i profili di maggiore diversità di quest’ultima rispetto alle regole previgenti.
