Procedura finalizzata al conferimento degli incarichi dirigenziali ex art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000

   La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 9 settembre 2024 n. 7497 affronta la problematica concernente la individuazione dei presupposti necessari per il legittimo avvio della procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai…

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   La recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 9 settembre 2024 n. 7497 affronta la problematica concernente la individuazione dei presupposti necessari per il legittimo avvio della procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 260/2000 (t.u.e.l.).

    In materia di pubblico impiego privatizzato, deve ritenersi che la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del t.u.e.l., non può derogare dal rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni: 

   a) l’incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la professionalità ricercata sia “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”; occorre quindi preliminarmente dimostrare l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria; 

  b) gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.

    Roma Capitale ha interposto appello nei confronti della sentenza 1 marzo 2021, n. 2479 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. II, che ha accolto il ricorso proposto dalla Dircom, in qualità di organismo locale e RSA della Fedirets-Federazione nazionale dirigenti enti pubblici locali, e dal un allora funzionario direttivo, cat. D, attualmente in quiescenza, avverso le determinazioni dirigenziali n. 1200 in data 22 luglio 2020 e n. 1149 del 17 luglio 2020, con cui l’amministrazione appellante ha, rispettivamente, indetto la procedura selettiva per la copertura, mediante costituzione di rapporto di lavoro a tempo determinato (ai sensi dell’art. 110, comma 1, t.u.e.l.), della posizione dirigenziale di “direttore del Dipartimento patrimonio e politiche attive” e di “direttore della Direzione rifiuti, risanamenti e inquinamenti del Dipartimento tutela ambientale”, nonché dei conseguenziali avvisi pubblici per il conferimento dei predetti incarichi.

   Con il ricorso in primo grado la Dircom ha impugnato i suddetti provvedimenti deducendone l’illegittimità nell’assunto che dal combinato disposto degli artt. 110 del t.u.e.l., 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 e 37, comma 4, del regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici di Roma Capitale emergerebbe che il conferimento degli incarichi dirigenziali possa avvenire in favore di soggetti esterni all’amministrazione nel rispetto di alcune condizioni: 

       a) che sia reso conoscibile al personale interno mediante la pubblicazione di avvisi, il numero, la tipologia e i criteri per l’affidamento degli incarichi;

      b) che vi sia un accertamento preliminare e propedeutico della non reperibilità della professionalità richiesta nei ruoli dell’amministrazione; 

      c) che venga emessa una motivazione esplicita circa l’insussistenza di professionalità interne. 

      Nella fattispecie in esame, invece, secondo la prospettazione del ricorrente, l’amministrazione capitolina, con l’interpello aperto, avrebbe utilizzato uno strumento di pubblicità inidoneo a rendere conoscibile la vacanza dei posti messi a concorso; inoltre non avrebbe valutato il personale di categoria “D” nei ruoli dell’amministrazione.

       La sentenza appellata, disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, ha accolto il ricorso ritenendo illegittimo l’avvio delle procedure per reperire professionalità esterne all’amministrazione per posizioni della dotazione organica di Roma Capitale, in considerazione dell’assenza di una fase di ricognizione delle professionalità interne sia tra i dirigenti che tra i funzionari direttivi di categoria D; un siffatto modus operandi risulta anche in contrasto con il principio di economicità, atteso che la valutazione di candidati esterni potrebbe risultare del tutto inutile, nel caso dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie.

     Con il predetto ricorso in appello Roma Capitale ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata, reiterando l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del sindacato Dircom e assumendo nel merito di essere tenuta a verificare la presenza delle professionalità ricercate tra i dipendenti dell’amministrazione ai fini del conferimento dell’incarico dirigenziale, e non propedeuticamente alla pubblicazione dell’avviso esplorativo, come si desume dall’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 37, comma 4, del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale.

     Il Consiglio di Stato con la citata sentenza n.7497/2024 ha affermato che la procedura finalizzata alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali e di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del t.u.e.l., non può derogare dal rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale fornisce due fondamentali e correlate indicazioni:

    a) l’incarico può essere conferito a soggetti esterni a condizione che la professionalità ricercata sia “non rinvenibile nei ruoli dell’amministrazione”; occorre quindi preliminarmente dimostrare l’assenza totale nei ruoli dell’amministrazione di persone aventi la professionalità necessaria; 

    b) gli “incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione”, la quale è funzionale alla verifica della particolare e comprovata qualificazione professionale, richiesta ai funzionari da sottoporre a selezione, e della insussistenza di professionalità equivalenti all’interno dell’ente, anche ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.

       Ciò comporta che la ricerca della presenza delle professionalità tra i dipendenti capitolini doveva procedere la pubblicazione dell’avviso e che la ricerca all’esterno doveva seguire l’accertamento del possesso dei requisiti in capo ai soggetti appartenenti ai ruoli dell’amministrazione, e quindi anche tra i funzionari direttivi di categoria D, in caso di vacanza in organico del personale dirigenziale (come inequivocabilmente si desume dall’utilizzo, da parte del predetto art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, della locuzione plurale “ruoli”).

      Appare dunque condivisibile l’assunto della sentenza appellata secondo cui la possibilità di attingere da professionalità interne anche dopo la pubblicazione dell’avviso comporterebbe «che la verifica dell’esistenza di professionalità interne sarebbe posticipata alla ricerca di professionalità esterne e che i dirigenti di Roma Capitale si troverebbero a competere per posizioni per le quali hanno i requisiti con soggetti esterni. […]Un simile modus procedendi appare contraddittorio anche rispetto ai principi di economicità, efficacia ed efficienza a cui deve essere informata l’attività della P.A., atteso che la valutazione dei candidati da parte della Commissione potrebbe essere del tutto inutile e verrebbe posta nel nulla […], a fronte dell’esistenza di soggetti interni al proprio ruolo in possesso dei requisiti per ricoprire le posizioni oggetto degli avvisi, con dispendio ingiustificato di risorse umane e finanziarie». 

     In aggiunta, va detto che la rappresentata urgenza di procedere, da parte di Roma Capitale, non sarebbe in alcun modo garantita dalla posticipazione della verifica dell’esistenza e adeguatezza delle professionalità interne.

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