E’ davvero interessante come il legislatore imponga di pubblicare l’avvio di una consultazione finalizzata ad una procedura negoziata “senza bando”.
Quindi, da un lato si esclude la necessità di pubblicare un provvedimento di sollecitazione del mercato, appunto il “bando”; contestualmente, però, si prevede di pubblicare l’avvio della consultazione.
Ora, la “consultazione” è esattamente lo strumento che nella procedura negoziata consente di individuare il contraente, pur senza aver preventivamente pubblicato un “bando”,
Infatti, l’articolo 50, comma 1, lettere c), d), ed e), prevede sempre che a seconda degli importi sopra la soglia nella quale è ammesso l’affidamento diretto (150.000 per lavori, 140.000 per forniture o servizi) si dia luogo ad una procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 o 10 operatori economici, ove esistenti, “individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici”.
Ora, nel caso dell’individuazione tramite elenchi di operatori economici, le stazioni appaltanti debbono applicare i criteri (lo ricordiamo: impossibili) previsti dal proprio regolamento, per scegliere quali tra gli operatori iscritti siano da consultare. Dunque: in questo caso, a che serve la novità innestata nell’articolo 50 col comma 2-bis, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l’avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e)”? Sicuramente non a produrre la pubblicità, non richiesta sia perchè la norma esclude la necessità di un “bando”, sia perchè della consultazione non possono non essere avvisate le imprese consultate.
Nel caso, invece, di indagini di mercato non può mancare un avviso pubblico, col quale sollecitare appunto il mercato a manifestare interesse per la successiva fase di selezione, che può essere aperta a tutti gli operatori economici interessati (come ammette l’articolo 49, comma 5, del codice dei contratti), oppure limitata alle 5 o 10 imprese consentite dall’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e). Dunque, anche in questo caso, la pubblicazione dell’avvio della consultazione previsto dal nuovo comma 2-bis dell’articolo 50 del d.lgs 36/2023 non ha alcuno scopo utile. Si tratta puramente e semplicemente di un nuovo e inane adempimento burocratico.
