Il Tar Campania nella sentenza 15/07/2025, n. 05325 evidenzia l’illegittimità di uno, solo uno, tra i moltissimi vizi che affliggono le progressioni verticali: la corretta definizione dei requisiti di accesso e, in particolare, dell’esperienza.
La progressione verticale dovrebbe essere il punto di arrivo di un’osservazione pluriennale (di almeno 3 anni, secondo la legge) dei risultati ottenuti e delle capacità dimostrate dai dipendenti, da riferire ad un posto vacante dell’ente che si scelga di coprire non con concorso pubblico, ma mediante la valorizzazione proprio di quelle capacità.
Dovrebbe risultare chiarissimo a chiunque che la verticalizzazione vada riservata ad un novero ristretto di dipendenti interni, esattamente quelli la cui esperienza lavorativa sia direttamente considerata connessa ed utile allo svolgimento delle competenze nell’inquadramento superiore.
Altrimenti, dal sintagma “esperienza” si passa direttamente a quello, vuoto di ogni utilità operativa di mera “anzianità” e la progressione verticale da sistema di valorizzazione delle capacità operative dimostrate dai dipendenti in relazione ad uno specifico fabbisogno, si trasforma in un concorso pubblico riservato, nel quale l’esperienza, gli incarichi, i titoli di studio alla fine valgono poco: e così si spiega il largheggiare, illegittimo (ma, purtroppo, continuamente ammesso dai Tar, ai quali il sistema delle progressioni verticali non è affatto chiaro) delle “prove” quali colloqui o anche persino prove scritte, utili, ovviamente a selezionare a prescindere o dando scarsa rilevanza proprio all’elemento che invece la legge considera fondamentale, le capacità già dimostrate e documentate.
