Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, nella sentenza n.575 del 12 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alla natura delle clausole contenute nei protocolli di legalità e alla loro operatività.
Nella sentenza fa una fondamentale distinzione tra la fase relativa agli atti di gara e la fase esecutiva del contratto, sottolineando come l’art. 1 comma 17 della legge n. 190/2012 dispone che le stazioni appaltanti possono prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca una causa di esclusione dalla gara.
L’art. 5 del protocollo di legalità al quale fa riferimento la clausola in questione impegna la stazione appaltante ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ. “ogniqualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 353 c.p. e 353 bis c.p.”.
Ragion per cui, la clausola risolutiva espressa di cui all’art.1456 cod. civ. fa riferimento, in ragione della natura dell’istituto, alla fase esecutiva del contratto e non agli atti di gara, di cui non può inficiarne la legittimità.
