Prova scritta dei concorsi con utilizzo obbligatorio di strumenti informatici e digitali: sempre e comunque?

L’articolo 13, comma 2, del dPR 487/2023, dopo le modifiche apportate dal dPR 82/2023, appare perentorio: le prove scritte sono solo con strumenti informatici e digitali. Il confronto con la precedente stesura della norma appare dirimente: Vecchio testo Nuovo testo I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena dinullità, su carta portante il timbro d’ufficio…

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L’articolo 13, comma 2, del dPR 487/2023, dopo le modifiche apportate dal dPR 82/2023, appare perentorio: le prove scritte sono solo con strumenti informatici e digitali. Il confronto con la precedente stesura della norma appare dirimente:

Vecchio testo Nuovo testo
I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di
nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un
membro della commissione esaminatrice
Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la
strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato  funzionamento. La commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte devono essere disabilitati alla connessione internet

E’ evidente l’obsolescenza del vecchio testo, testimoniata dal riferimento alla “carta” e al “timbro”, strumenti sempre più vicini all’estinzione.

Non c’è dubbio alcuno, dunque, che l’intento della riforma è puntare sulle risorse informatiche e digitali, del resto in tal modo rispondendo ai criteri disposti dall’articolo 35-quater, comma 1, lettera b): “I concorsi per l’assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all’articolo 35, comma 5, ed esclusi quelli relativi al personale di cui all’articolo 3, prevedono […] l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente“.

L’approdo finale delle PA verso il porto della gestione digitale implica sicuramente di organizzare i concorsi, come qualsiasi altra attività gestionale, col ricorso più ampio possibile agli strumenti digitali ed informatici.

Dunque, configurare la gestione delle prove scritte mediante strumenti informatici e digitali come obbligatoria è necessario e/o inevitabile?

Sicuramente è largamente opportuno, in particolare per le amministrazioni interessate a svolgere concorsi di ampie dimensioni e anche per conto, eventualmente, di altri enti: si pensi al ruolo di amministrazioni capofila che possono assumere alcuni enti nell’ambito delle convenzioni previste dall’articolo 3-bis, del d.l. 80/2021.

E’ una necessità ineluttabile? Su questo punto vi sarebbe da essere un po’ più prudenti e problematici. Lo scopo della gestione digitale delle prove scritte è chiaro: possibilmente semplificare e velocizzare i concorsi.

Le prove informatiche e telematiche hanno una loro ratio e non si deve dimenticare da dove provengono e perchè: la loro diffusa introduzione discende dalla pandemia. Infatti, è stato il d.l. 34/2020 a consentire l’utilizzo di queste modalità, poi divenute successivamente un vero e proprio obbligo, suggellato dal d.l. 44/2021.

La pandemia, adesso, fortunatamente è passata. La  normativa è da considerare finalizzata a rendere ordinaria la modalità di gestione dei concorsi telematica (e anche da remoto), che prima del 2020 poteva apparire estranea all’ordinamento giuridico, sebbene non mancassero esempi di concorsi già svolti con strumenti digitali, in applicazione di regolamenti interni.

Poichè la pandemia è passata, considerare sempre e comunque vincolante la gestione informatica e digitale dei concorsi non appare, comunque, vincolante.

Essa è, oggi, funzionale alla semplificazione e velocizzazione delle procedure. Il che vale, certamente, soprattutto per i concorsi unici nazionali e per i “mega concorsi” centralizzati, per altro quelli presi di mira e conosciuti dal legislatore.

Ma, un ente locale di medio-piccole dimensioni, che possa gestire un concorso da poche decine di candidati è egualmente tenuto ad utilizzare strumenti digitali ed informatici, affrontando costi di logistica e noleggio e di servizi correlati, laddove con la gestione “analogica” potrebbe garantire medesimi tempi, ma costi inferiori?

La risposta è evidente: il principio del buon andamento amministrativo consente senz’altro di inserire nei regolamenti modalità anche analogiche di gestione dei concorsi, si ribadisce a condizione di verificare che ciò risponda a criteri di sana gestione ed efficienza, magari con la prospettiva di abbracciare definitivamente e senza eccezioni le procedure digitali in presenza di offerte di mercato più economiche e gestibili.

D’altra parte, se il comune si risolve nell’utilizzo di modalità analogiche, nel rispetto di tutte le garanzie e delle tempistiche efficienti, non si vede quale interesse possa sorreggere qualsiasi doglianza rivolta al giudice, fondata sull’eventuale mancato ricorso agli strumenti telematici e digitali.

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