La recente sentenza del TAR MOLISE, SEZ. I – del 4 febbraio 2026 n. 714 riguarda la legittimità o meno della scelta della P.A., in sede di predisposizione della lex specialis relativa ad una convenzione per l’affidamento di una fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione di un’area siero di chimica clinica ed immunometria per i laboratori analisi dei PO regionali, di non applicare la disciplina del Codice relativa ai lavori, nel caso in cui i lavori di adeguamento edile e impiantistico costituiscano una componente accessoria e residuale.
In materia di contratti della P.A. e di gare di appalto (nella specie, si trattava di una gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione per l’affidamento di una fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione di un’area siero di chimica clinica ed immunometria per i laboratori analisi dei PO regionali), deve ritenersi legittima la scelta della stazione appaltante, operata in sede di predisposizione della lex specialis, di non applicare la disciplina del Codice relativa ai lavori, anche con riferimento alle modalità di contabilizzazione e pagamento delle prestazioni, ove i lavori di adeguamento edile e impiantistico costituiscano una componente accessoria e residuale, qualificata espressamente come prestazione secondaria, rispetto all’oggetto principale della procedura, che è rappresentato dalla “fornitura in service di sistemi analitici per la realizzazione di un’area siero di chimica clinica ed immunometria per i laboratori analisi dei PO regionali”; in particolare, nella specie, del tutto legittimamente l’Amministrazione, in coerenza alla disposizione di cui all’art. 14 comma 18 d.lgs. n. 36/2023, ha applicato alla procedura per cui è causa la disciplina in materia di forniture.
