Che la parte il fondo delle risorse decentrate possa, potenzialmente, essere incrementato applicando le complicate regole disposte dall’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 convertito dalla legge 69/2025 (e pensate probabilmente per non consentire alcun aumento) è dato per acquisito.
Resta, però, il dubbio se tale aumento sia fisso ed invariabile nel tempo, una volta disposto, oppure, proprio a causa delle condizioni poste dalla norma per attivarlo, se, al contrario sia soggetto a variazioni e azzeramenti successivi.
La disposizione condiziona l’incremento a due elementi soggetti a modifiche nel fluire della gestione: l’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione e il rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del d.l. 34/2019, per altro a loro volta condizionate dal rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio.
Secondo quanto disposto dalla norma, l’aumento è possibile “a decorrere dal 2025”. L’accertamento del ricorrere delle due condizioni di cui sopra, allora, è riferito al solo 2025, una volta e per sempre, o, appunto, soggetto a variazioni nel tempo?
Tutto sta nel comprendere cosa implichi questa decorrenza dal 2025. Essa significa “a partire da”; oppure: “con riferimento a”?
Se la possibilità di incrementare ricorre dal 2025, significa che qualora un ente nel 2025 non possa dimostrare gli equilibri di bilancio o il mantenimento della virtuosità ai fini delle facoltà assunzionali[1], ma vi riesca nel 2026 o negli anni successivi, potrà applicare l’aumento anche in questi anni?
E ancora: se le condizioni per applicarlo ricorrano in un certo anno, qualora la gestione conducesse al mancato rispetto degli equilibri di bilancio e delle regole per le facoltà assunzionali, allora l’aumento, deciso in precedenza, va cancellato?
La norma non lo chiarisce, per quanto si tratti di un aspetto decisivo, specie per orientare le amministrazioni rispetto alla destinazione delle risorse del fondo.
L’eventualità che la norma richieda una verifica dinamica, scorrevole ed annuale del mantenimento delle condizioni in base alle quali l’aumento delle risorse stabili del fondo sia disposto, complicherebbe non poco l’azione gestionale.
Rispetto ad un tema solo analogo, la Corte dei conti, Sez. Sicilia, con deliberazione 28 marzo 2022, n. 51 ha evidenziato che gli enti locali in dissesto incontrano il divieto di alimentare il fondo delle risorse decentrate con le risorse variabili, salvo quelle eventualmente previste da disposizioni di legge allo scopo di finanziare retribuzioni e compensi da corrispondere obbligatoriamente, si pensi agli incentivi per funzioni tecniche.
Tale indicazione si rinviene nell’articolo 79, comma 4, del Ccnl 16.11.2022: “Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l’impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.04.1999, contenuto nell’art. 243- bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo”.
Lo stato di dissesto o di disequilibrio, quindi, impone misure di riduzione della spesa, sia corrente e sia di quella per il personale, per conseguire al più presto il rientro nei parametri di equilibrio di bilancio.
Le indicazioni della magistratura contabile e del Ccnl viste sin qui tendono a non incidere e, dunque, salvaguardare la parte stabile del bilancio anche per gli enti dissestati o con equilibrio compromesso. Tuttavia, sia le pronunce della Corte dei conti, sia la norma del Ccnl sono antecedenti al d.l. 25/2025 convertito dalla legge 69/2025: è per questo, quindi, che non prendono in considerazione un rimedio ad un incremento divenuto nel tempo insostenibile della parte stabile, conseguenza esclusivamente riferibile all’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025. Che pone, per la parte stabile del fondo aumentata in attuazione delle regole ivi fissate, la condizione dell’equilibrio pluriennale di bilancio e della virtuosità per le facoltà assunzionali.
E’ da ipotizzare che la parte stabile si ripartisca in due frazioni, una derivante dalla costituzione disposta nel rispetto delle regole fissate dai Ccnl, l’altra frutto dell’articolo 14, comma 1-bis?
Si tratta di dubbi rilevantissimi, soprattutto perché gran parte degli enti sarà portato – comprensibilmente – a decidere di destinare gli aumenti a progressioni orizzontali. Ma, i differenziali stipendiali accedono in modo fisso al trattamento economico dei dipendenti: che accadrebbe se prevalesse l’idea che l’incremento della parte stabile del fondo derivante dall’articolo 14-bis possa dover essere cancellata o ridotta, in conseguenza della perdita degli equilibri di bilancio e/o della virtuosità ai fini delle facoltà assunzionali? Il pericolo di dover garantire aumenti retributivi ormai acquisiti di diritto, ma non finanziabili, esponendo l’ente a responsabilità contabili rilevanti, appare abbastanza evidente.
Occorre un intervento interpretativo, anche normativo se necessario, che fughi senza alcuna ombra questi temi.
[1] Diamo per scontato che i comuni collocati nella “fascia intermedia” e gli enti non virtuosi non possano aumentare la spesa di personale e quindi sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 14, comma 1-bis
