La Delibera n. 106 del 24 marzo 2026 dell’Anac dimostra che la presenza di criteri, non solo premiali, ma valutativi troppo vaghi nelle gare mediante offerta economicamente più vantaggiosa, è una costante.
Troppo spesso il criterio è descritto solo per titoli, senza specificare unità di misura o metodi di assegnazione crescente dei punteggi, in relazione alla qualità dimostrata, lasciando così spazio eccessivo alla discrezionalità della commissione. Il cui operato, quindi, da valutazione tecnica, guidata tuttavia da precise modalità di espressione del giudizio, si trasforma in un vero e proprio arbitrio.
Il caso trattato della prossimità territoriale è emblematico. Se non si definisce il raggio chilometrico, se non si fissano i tempi di intervento, se non sono chiare le modalità didetenzione/possesso/proprietà della sede, se non sono indicati gli strumenti organizzativi previsti e se non si fissano scale di punteggi legate al decalage dei vari elementi, la commissione è lasciata totalmente libera di scrivere in una pagina bianca.
La valutazione, da sistema di corretta applicazione di criteri e punteggi connessi a situazioni astratte ma misurabili, si trasforma in un giudizio generico ed arbitrario, tale da rendere impossibile la comprensione piena delle motivazioni alla sua base e, dunque, da non consentire una piena tutela in giudizio.
Nella sostanza, criteri valutativi assai vaghi e generali fondano un chiaro vizio della stessa motivazione della decisione adottata, inficiando in maniera profonda la decisione amministrativa.
