La sentenza del Tar Lazio – Roma, Sez. IV Bis- del 14 ottobre 2025, n. 17627 riguarda i criteri di elaborazione e legittimità delle domande a risposta multipla in sede concorsuale.
Nelle procedure concorsuali fondate su prove d’esame aventi ad oggetto quesiti a risposta multipla è imprescindibile che la risposta da considerarsi valida per ciascun quesito debba essere l’unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo la predisposizione di quesiti strutturati con tali modalità un preciso obbligo dell’Amministrazione.
Tale obbligo è, infatti, posto a garanzia di una valutazione equanime dei candidati, in stretta conformità al principio della parità di trattamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
Ne consegue che solo quesiti formulati in maniera chiara, completa e inequivoca, tali da consentire l’univocità della risposta, possano essere considerati idonei a realizzare il suddetto obiettivo di par condicio dei candidati.
Al contrario, l’eventuale erroneità e/o ambiguità dei quesiti, con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un’unica risposta corretta, è senz’altro illegittimo poiché “l’individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta deve potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta” ( TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, n. 7392/2018; Cons. Stato, Sez. III, 4 febbraio 2019, n. 842; TAR Campania-Napoli, Sez. V, n. 3183/2021.)
