Retribuzioni di posizione e risultato delle EQ: non finanziabili con la parziale rinuncia ad assunzioni

Non è più possibile per i comuni privi di dirigenti incrementare le retribuzioni di posizione e risultato facendo leva sull’articolo 11-bis, comma 2, del d.l. 135/20181. Secondo alcuni interpreti ed operatori, la norma citata costituirebbe ancora fonte legittima per procedere, nonostante pronunce contrarie di molte Sezioni regionali della Corte dei conti, visto che non v’è…

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Non è più possibile per i comuni privi di dirigenti incrementare le retribuzioni di posizione e risultato facendo leva sull’articolo 11-bis, comma 2, del d.l. 135/20181.

Secondo alcuni interpreti ed operatori, la norma citata costituirebbe ancora fonte legittima per procedere, nonostante pronunce contrarie di molte Sezioni regionali della Corte dei conti, visto che non v’è stata nessuna sua abrogazione espressa.

Ma, perchè una norma non produca più effetti nell’ordinamento giuridico l’abrogazione espressa non è necessaria, visto che esiste anche l’abrogazione tacita, scaturente dal principio secondo il quale si applicano le norme più recenti, a discapito di quelle più datate. Tale principio si sorregge sulla presunzione che la norma più recente è quella maggiormente vicina all’indirizzo politico attuale.

Dispone l’articolo 15 delle preleggi: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore”. La seconda parte della norma regola proprio l’abrogazione tacita.

Per considerare, dunque, abrogato l’articolo 11-bis del d.l. 135/2018 non occorre alcuna norma espressa, ma si deve verificare se:

  1. tale norma risulti ancora compatibile con nuove disposizioni;
  2. oppure, se qualche nuova legge non abbia regolato l’intera materia ivi disciplinata.

Ora, la possibilità prevista dall’articolo 11-bis, comma 2, del dl 135/2018, convertito in legge 12/2019, non è in alcun modo, compatibile col nuovo meccanismo di determinazione delle risorse destinabili alle assunzioni, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, convertito in legge 58/2019, e del dm 17 marzo 2020. Le ragioni sono molteplici.

Tetto del 2016. La norma, appunto abrogata implicitamente, consentiva ai soli comuni privi di qualifiche dirigenziali di incrementare i valori delle retribuzioni rivolte alle p.o., escludendo dal conto del tetto del salario accessorio del 2016 il differenziale tra i valori delle retribuzioni come definiti prima dell’entrata in vigore del Ccnl 21/5/2018 e i maggiori valori consentiti dall’articolo 15, commi 2 e 3, di tale contratto.

Col nuovo sistema normativo introdotto n el 2019, però, il valore del 2016 non è più un punto di riferimento. L’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019, infatti, specifica che il valore assoluto del salario accessorio è dato dall’adeguamento di quello del 2016 ai valori del 2018.

Il tetto del salario accessorio, quindi, da prendere in considerazione per ogni successiva manovra è quello del 2018.

Rapporto tra spesa di personale ed entrate. In secondo luogo, le previsioni dell’articolo 11-bis, comma 2, del dl 135/2018 sono coerenti esclusivamente con un sistema di limitazione delle assunzioni basato sul turnover e sul rispetto di un tetto del trattamento accessorio, computato in valore assoluto in riferimento al 2016.

Solo quando era vigente tale sistema era possibile escludere una certa somma (la differenza tra le maggiorazioni alle retribuzioni delle p.o. consentite dal Ccnl 21/5/2018 e le retribuzioni prima percepite) dal computo del tetto del trattamento accessorio.

A seguito delle previsioni del dl 34/2019 e dei dm attuativi, non è più applicabile, nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane, il tetto al turnover, né assume più rilevanza autonoma il trattamento accessorio.

Tutta la spesa di personale come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del dm 17/3/2020, compresa quindi quella riferita alle p.o., (lo stesso vale per gli altri DM) va al numeratore del rapporto con la media triennale delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità. Tale sistema non prevede l’esclusione di nessuna voce di spesa.

Risorse per le assunzioni. Inoltre, la normativa del 2019 permette ai comuni virtuosi di spendere tutte, senza eccezione alcuna, le risorse disponibili date dal differenziale del rapporto spesa/entrate rispetto ai valori-soglia.

In linea teorica, i comuni senza dirigenti potrebbero scegliere di non consumare tutta la loro capacità di spesa per assunzioni a tempo indeterminato e dirottare la spesa per gli incrementi delle retribuzioni di posizione e risultato delle p.o.

Valore medio pro-capite. Ma, a questa manovra osta l’ultimo periodo dell’articolo 33, comma 2, del dl 34/2019. Tale disposizione impone «l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa». Dunque, il valore medio pro-capite delle p.o. (che è necessario computare separatamente dal valore medio pro-capite delle risorse del fondo della contrattazione decentrata) non può essere modificato rispetto a quello risultante nel 2018.

Ciò impedisce modifiche ai valori complessivi delle retribuzioni di posizione e risultato delle p.o. che implichino un incremento dei valori medi di tali retribuzioni.

Il valore assoluto delle risorse di bilancio che finanziano tali retribuzioni può aumentare (sempre che il rapporto spesa di personale/entrate lo consenta), all’aumentare degli incaricati nell’area delle p.o.. I valori assoluti delle retribuzioni dei singoli incaricati, tuttavia, possono aumentare, solo a condizione che simmetricamente si riducano i valori di altri incaricati, per assicurare l’invarianza del valore medio pro-capite.

Piccola nota: nemmeno si parla di più di Posizioni Organizzative, ma di Elevate Qualificazioni, anche se la sostanza è identica.

  1. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli articoli 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2016-2018, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l’eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell’articolo 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all’utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario. ↩︎

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