Ricostituzione del fondo straordinario.

      I Comuni che nel tempo hanno ridotto o azzerato il fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario possono valutare la ricostituzione della dotazione solo in presenza di effettive esigenze eccezionali e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.        È quanto ha affermato la Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025.     Il…

Data

Categoria

      I Comuni che nel tempo hanno ridotto o azzerato il fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario possono valutare la ricostituzione della dotazione solo in presenza di effettive esigenze eccezionali e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. 

      È quanto ha affermato la Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025.

    Il parere ha confermato la lettura già espressa dall’Aran (RAL 1816), secondo cui il fondo dello straordinario conserva autonomia rispetto al fondo risorse decentrate e può essere ricostituito applicando l’articolo 14 del Ccnl 1° aprile 1999, purché siano rispettati i limiti dell’articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017. 

   Infatti, la medesima Corte dei conti ha  interpellato l’ARAN  che ha affermato: “in merito alla possibilità di ricostituzione del fondo per poter fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale” e di aver ricevuto dall’Agenzia conferma del fatto che “il fondo dello straordinario può essere ricostituito tenendo conto delle previsioni contenute all’art. 14 del CCNL 1.04.1999, nel rispetto dei vincoli di contenimento della finanza pubblica”, in continuità con un precedente parere dell’ARAN – indicato come RAL 1816 – “formulato in vigenza dell’art. 9 comma 2bis del d.l. 78/2010”.

     Il principio si inserisce nella logica di salvaguardia del carattere eccezionale dello straordinario e nella necessità che l’ente motivi adeguatamente la previsione finanziaria, tenendo conto dell’impatto sulla spesa complessiva del personale.

    Pertanto, il medesimo giudice contabile ha ritenuto che “ sussistendo le ragioni eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro straordinario, l’Ente può procedere alla ricostituzione del relativo fondo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.

Leggi anche

Articoli correlati selezionati per te

  • Tutela previdenziale della malattia, comprese cure ambulatoriali e permanenza in strutture: circolare INPS n. 65 del 16 giugno 2026.

        L’INPS, con la circolare n. 65 del 16 giugno 2026, ha fornito indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia nei casi di prestazioni ambulatoriali complesse e di permanenza in strutture sanitarie e socio-riabilitative     Negli ultimi anni il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha diffuso modelli assistenziali alternativi al ricovero ordinario: attività ambulatoriali complesse,…

  • Responsabilità della P.A., onere della prova e risarcimento del danno da perdita di chance.

        La sentenza del Tar Lombardia- Milano, sez. V- del 30 giugno 2026,  n. 3466 sull’illegittimo esercizio della funzione pubblicistica, presupposti della responsabilità risarcitoria della P.A. e requisiti probatori del danno da perdita di chance.    La responsabilità della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ed è disciplinata dall’art. 2043 c.c.; ne consegue che…

  • Le più recenti indicazioni sulla contrattazione decentrata

    La Cgil non può attualmente essere ammessa alla contrattazione decentrata ed alle altre forme di relazione sindacale. Essa deve potere designare i propri rappresentanti nel CUG. La contrattazione decentrata può decidere di differenziare l’importo orario della indennità per il servizio esterno prestato dalla polizia locale. La disciplina della ripartizione dei compensi Istat spetta alla contrattazione…