I Comuni che nel tempo hanno ridotto o azzerato il fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario possono valutare la ricostituzione della dotazione solo in presenza di effettive esigenze eccezionali e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
È quanto ha affermato la Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 368/2025/PAR del 12 novembre 2025.
Il parere ha confermato la lettura già espressa dall’Aran (RAL 1816), secondo cui il fondo dello straordinario conserva autonomia rispetto al fondo risorse decentrate e può essere ricostituito applicando l’articolo 14 del Ccnl 1° aprile 1999, purché siano rispettati i limiti dell’articolo 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.
Infatti, la medesima Corte dei conti ha interpellato l’ARAN che ha affermato: “in merito alla possibilità di ricostituzione del fondo per poter fronteggiare situazioni di lavoro eccezionale” e di aver ricevuto dall’Agenzia conferma del fatto che “il fondo dello straordinario può essere ricostituito tenendo conto delle previsioni contenute all’art. 14 del CCNL 1.04.1999, nel rispetto dei vincoli di contenimento della finanza pubblica”, in continuità con un precedente parere dell’ARAN – indicato come RAL 1816 – “formulato in vigenza dell’art. 9 comma 2bis del d.l. 78/2010”.
Il principio si inserisce nella logica di salvaguardia del carattere eccezionale dello straordinario e nella necessità che l’ente motivi adeguatamente la previsione finanziaria, tenendo conto dell’impatto sulla spesa complessiva del personale.
Pertanto, il medesimo giudice contabile ha ritenuto che “ sussistendo le ragioni eccezionali legittimanti il ricorso al lavoro straordinario, l’Ente può procedere alla ricostituzione del relativo fondo, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di contenimento della finanza pubblica, incluso l’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017”.
