La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, dell’8 giugno 2026, n. 4589 riguarda il risarcimento del danno, anche curriculare, spettante nel caso di annullamento in s.g. dell’aggiudicazione, disposto perché la medesima aggiudicazione è stata considerata illegittima in quanto determinata da una arbitraria e inammissibile modificazione dei criteri stabiliti nel disciplinare per l’attribuzione dei punteggi alle offerte economiche, a fortiori perché avvenuta addirittura successivamente all’apertura delle buste.
Può essere accolta la domanda di risarcimento del danno, derivante ad una impresa dalla illegittima aggiudicazione di una gara di appalto, nel caso in cui l’aggiudicazione sia stata annullata in s.g. in quanto illegittima, avendo la P.A. appaltante, in corso di gara, preso in considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio economico, difformemente da quanto prescritto nel disciplinare di gara, le percentuali di ribasso applicate da ciascun offerente in luogo degli importi delle offerte presentate e arbitrariamente, nonché illogicamente invertito il numeratore ed il denominatore della formula matematica riportata nel disciplinare di gara, statuendo al riguardo, in ragione di un non meglio precisato errore materiale, che: “la formula effettiva corretta da applicarsi è la seguente: Pi = Pmax * (Oi/Omin)”.
Nel caso di mancata aggiudicazione, il danno conseguente al lucro cessante si identifica con l’interesse c.d. positivo, che ricomprende sia il mancato profitto (che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto), sia il danno c.d. curricolare (ovvero il pregiudizio subìto dall’impresa a causa del mancato arricchimento del curriculum e dell’immagine professionale per non poter indicare in esso l’avvenuta esecuzione dell’appalto).… il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere, comunque, fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e, quindi, la chance di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti (Cons. Stato, Ad. Plen., 12 maggio 2017, n. 2,).
