Ritiro dell’atto di affidamento? Ok se sorretto da ragioni di interesse pubblico comprovate

E’ legittimo l’atto di autotutela (nello specifico il ritiro di un provvedimento di affidamento) se sorretto da ragioni di interesse pubblico. Nello specifico, la decisione di escutere il mercato per l’individuazione di un miglior offerente nell’ambito di un appalto di igiene urbana. Le valutazioni della Stazione Appaltante, sfuggono, nel merito, al vaglio del giudice amministrativo.…

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E’ legittimo l’atto di autotutela (nello specifico il ritiro di un provvedimento di affidamento) se sorretto da ragioni di interesse pubblico. Nello specifico, la decisione di escutere il mercato per l’individuazione di un miglior offerente nell’ambito di un appalto di igiene urbana.

Le valutazioni della Stazione Appaltante, sfuggono, nel merito, al vaglio del giudice amministrativo. Lo ha stabilito il TAR Roma, nella sentenza 13 agosto 2025, n. 15518.

Il caso affrontato

Nel caso affrontato dai giudici una Stazione Appaltante aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana.

La Stazione Appaltante, al termine della procedura, provvedeva all’aggiudicazione dell’appalto. Tuttavia, a seguito di approvazione, medio tempore, da parte di ARERA (Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente) di un nuovo piano tariffario, l’Ente rilevava che i corrispettivi di gara risultavano superiori agli importi scaturenti dalle indicazioni fornite da ARERA.

Pertanto, decideva di revocare l’aggiudicazione e di consultare nuovamente il mercato attraverso una nuova procedura, i cui corrispettivi, sarebbero stati adeguati al piano tariffario suddetto.

La decisione del giudice amministrativo e le indicazioni della giurisprudenza 

Il Collegio ha rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha più volte precisato che: “questo Giudice è tenuto ad esaminare la correttezza dell’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione nei limiti propri della giurisdizione amministrativa.

La valutazione della conformità all’interesse pubblico delle scelte dell’Amministrazione non è sindacabile dal giudice amministrativo, il quale è tenuto ad attenersi ad aspetti che evidenziano irragionevolezza, difetti logici, violazione dell’imparzialità e travisamento istruttorio, che, nella specie, non si ritengono sussistenti, avendo la ……(Stazione Appaltante) dato atto, nei provvedimenti di ritiro, delle specifiche ragioni alla base della rinnovata valutazione dell’interesse pubblico, come condivisibilmente apprezzato dal Collegio di primo grado.

Si tratta quindi di una verifica di tipo “perimetrale” (cioè esterna) che il giudice può porre in essere, dato che lo stesso non può ingerirsi nel merito delle scelte operate dall’Amministrazione, se non quando appaiano contraddittorie ed irrazionali.

“Secondo i principi che regolamentano l’agere amministrativo è consentito all’Amministrazione di ritornare sulle proprie decisioni con atti di autotutela, esercitando un potere che è stato sempre ritenuto come generale ed immanente nell’attribuzione della cura del pubblico interesse del caso concreto e che consente di annullare, modificare e revocare gli atti amministrativi.

Ciò significa che le ragioni di interesse pubblico sottese all’atto di ritiro della gara, ove effettivamente addotte dall’Amministrazione ed ove plausibili e non affette da macroscopici vizi logici, sfuggono al sindacato giurisdizionale.

La giurisprudenza amministrativa ritiene che non è contestabile, in via generale, il potere di annullamento ex officio, ai sensi dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, dell’aggiudicazione in presenza di un’illegittimità significativa (Cons. Stato, n. 2123 del 2019; id. n. 2601 del 2018).

Conclusioni

In questo ambito è confermato che, anche in relazione ai procedimenti ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’amministrazione conserva il potere di ritirare in autotutela il bando, le singole operazioni di gara o lo stesso provvedimento di aggiudicazione, ancorché definitivo, in presenza di vizi dell’intera procedura, ovvero a fronte di motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara (Cons. Stato, n. 6313 del 2018)” (si veda tra le tante Cons. Stato, Sezione V, 16/05/2024, n. 4349).

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