Le indicazioni della Ragioneria generale sull’estensione delle previsioni (per altro difficilmente attuabili) dell’articolo 14, comma 1-bis, del d.l. 25/2025 alle unioni di comuni sono certo una forzatura.
Le conclusioni opposte cui giunge la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia 16.9.2025, n. 280, secondo la quale tale norma non può valere per le unioni di conuni, appaiono ineccepibili.
Dunque, poichè la norma sulla presunta armonizzazione dei trattamenti salariali si applica solo ai comuni non è applicabile alle unioni di comuni cui siano stati ceduti tutti i dipendenti e, quindi, dotata di propri spazi assunzionali.
Per una volta, la giurisprudenza contabile si rende conto che in presenza di una lacuna legis, spetta solo al legislatore la decisione sulle modalità attraverso le quali procedere alla armonizzazione del trattamento economico del personale delle unioni di comuni, anche al fine di evitare situazioni di ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti degli enti costituenti l’unione e dipendenti dell’unione.
L’operazione estensiva posta in essere dalla Rgs non può essere accolta, perchè va manifestamente oltre la volontà espressa dal legislatore.
Nell’articolo “Rgs: incremento del salario accessorio di natura strutturale” pubblicato su Le Autonomie il 30/06/2025, chi scrive osservò: “con una contorsione interpretativa per nulla lineare, la circolare ritiene possibile estendere la facoltà di incremento anche alle Unioni di comuni; resta il mistero di come tali enti possano rispettare le disposizioni in tema di sostenibilità finanziaria poste dall’articolo 33 del d.l. 34/2019”.
