Salario accessorio e la contabilizzazione degli incrementi del fondo per le annualità trascorse.

      L’incremento obbligatorio del fondo delle risorse decentrate, pari allo 0,14% del monte salari 2021, decorre, per espressa previsione contrattuale, dal 1° gennaio 2024; pertanto, per gli enti che abbiano già chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del fondo di quest’anno,…

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      L’incremento obbligatorio del fondo delle risorse decentrate, pari allo 0,14% del monte salari 2021, decorre, per espressa previsione contrattuale, dal 1° gennaio 2024; pertanto, per gli enti che abbiano già chiuso e definito le annualità 2024 e 2025, gli importi di competenza di tali anni potranno essere contabilizzati nella parte variabile del fondo di quest’anno, quali residui anni precedenti, senza dover esser costretti a riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni.

    Qualora nella contrattazione integrativa delle predette annualità fosse presente una clausola in base alla quale tutti i residui di un anno sono automaticamente portati ad incremento delle somme destinate ai premi correlati alla performance, gli enti potranno invece erogare le relative somme quali arretrati sui predetti trattamenti economici, con i medesimi criteri già    previsti per la loro erogazione.

    La stessa regola potrà essere applicata per l’incremento (facoltativo) dello 0,22% del monte salari 2021 con riferimento all’annualità 2025.

Entrambi i casi di incremento offerti dal nuovo contratto sfuggono al limite del trattamento del salario accessorio anno 2016.

     Sono queste le istruzioni fornite dall’Aran nel parere ID 37357, diffuso in questi giorni, per consentire agli addetti ai lavori di applicare correttamente una delle novità di maggiore rilievo contenute nel contratto dello scorso 23 febbraio.

       L’ultima tornata contrattuale, in coerenza con la prassi dei rinnovi contrattuali, ha introdotto meccanismi per rafforzare il salario accessorio dei dipendenti degli enti locali.

      Con l’articolo 50, e in particolare con il comma 1, è stata disposta un’integrazione stabile (quindi vincolante) del fondo delle risorse decentrati pari allo 0,14% del monte salari (di ente) dell’anno 2021, con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2024.

     L’Agenzia chiarisce che il recupero delle annualità 2024 e 2025 non necessita di una riapertura delle rispettive contrattazioni integrative, ipotizzando due possibili soluzioni: la prima consiste nel contabilizzare tali incrementi quali risorse variabili ed «una tantum» del fondo di quest’anno; la seconda nel distribuirli come arretrati dei premi correlati alla performance dell’anno di competenza, qualora sussista nella contrattazione integrativa una clausola ad hoc di ridistribuzione dei residui a tali premi.

     La norma contrattuale, mutuando una formulazione già presente nel contatto del 16 novembre 2022 (articolo 79, comma 3), consente di incrementare, con decorrenza 1° gennaio 2025, in base alla propria capacità di bilancio, la parte variabile del fondo e lo stanziato per gli incaricati di EQ nella misura massima dell’0,22% del monte salari 2021.

      Anche in questo caso, spiega l’Aran, l’incremento di competenza del 2025 potrà essere recuperato con le modalità descritte sopra.

     Entrambi gli incrementi non soggiacciono al limite del trattamento del salario accessorio anno 2016: il primo perché deriva da un obbligo contrattuale, mentre per il secondo lo stabilisce espressamente la norma pattizia.

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