Sul punto va richiamato l’art. 17, comma 3, DPR 487/1994, che prevede “Il vincitore o l’idoneo che non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla assunzione e dalla graduatoria”.
Nel caso di scorrimento della graduatoria bisogna distinguere due fattispecie.
La prima riguarda l’ipotesi in cui lo scorrimento sia adottato dall’ente “titolare” della graduatoria stessa, che comunichi l’assunzione in servizio entro un determinato termine e questa non si concretizza, senza giustificato motivo.
Il candidato rinunciatario deve considerarsi escluso dalla graduatoria e nel caso di nuovo scorrimento non potrà più essere interpellato.
Nel caso invece in cui la mancata presa in servizio sia conseguenza dello scorrimento richiesto ed effettuato da una amministrazione diversa da quella che ha approvato la graduatoria, la posizione in graduatoria rimane inalterata.
