Il parere della Corte dei conti, Sezione regionale di Controllo per l’Emilia Romagna 27.9.2022, n. 122, nell’affermare che vanno escluse dalla spesa di personale tutte le spese connesse ai diritti di rogito, risponde a criteri di logica e buon senso.
Ricordiamo che l’esclusione dei diritti di rogito dal tetto delle spese fissato (anacronisticamente) dall’articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 è stato accertato in via pretoria dalla deliberazione 16/2009 della Sezione Autonomie della magistratura contabile: “Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all’art 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) nelle “spese di personale” non debbono essere computati: – i cc.dd. “incentivi per la progettazione interna”, di cui all’art. 92 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (cd. “Codice dei contratti”); – i diritti di rogito, spettanti ai segretari comunali; – gli incentivi per il recupero dell’ICI”.
La Sezione Autonomie, ricorda il parere della Sezione Emilia Romagna, poggiò la sua conclusione su una considerazione molto semplice: i diritti di rogito sono compensi pagati con fondi che si autoalimentano con i frutti dell’attività svolta dai segretari, e, di conseguenza, non comportano un effettivo aumento di spesa. Potremmo aggiungere che, nel caso di specie, l’erogazione dei diritti di rogito è interamente correlata alla connessa entrata e si tratta di una semplice compartecipazione parziale della spesa.
La Sezione Emilia Romagna in relazione al tema della possibile ricomprensione o esclusione di oneri riflessi e Irap connessi ai diritti di rogito, ritiene fallace affermare che la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 2009 nulla specificherebbe in riferimento agli stessi, tanto da mettere appunto in dubbio la possibile esclusione di detti oneri dai tetti di spesa.
Applicando semplici regole di logica, la Sezione evidenzia un “effetto di trascinamento che i diritti di rogito producono sui connessi oneri previdenziali e fiscali”, che appare tautologico, cioè persino inutile da dimostrare, “sol che si consideri lo stretto “vincolo pertinenziale” che lega” gli oneri ai diritti erogati; sicchè l’esclusione dei diritti di rogito dalla spesa di personale “non può che comportare, quale stretta derivazione consequenziale, l’esclusione anche di oneri riflessi e Irap in quanto applicati su di un presupposto che non fa parte dell’aggregato “spesa di personale” ai fini del rispetto del limite previsto dall’art. 1 comma 557 della legge 296 del 2006”.
Un parere da incorniciare, perchè, con stile, la magistratura contabile invita ad utilizzare, come doveroso nell’interpretazione delle norme, la logica: non tutte le regole operative possono e debbono essere fissate in modo esplicito dalle norme o dalle sentenze. Vi sono delle premesse maggiori, delle quali alcune premesse minori sono conseguenze necessarie. Adottare atteggiamenti da azzeccagarbugli non è mai di aiuto.
