Sussiste l’obbligo per il commissario di concorso di astensione «per inimicizia grave» nei confronti di un candidato, quando essa è reciproca (tra candidato e commissario), afferisce a rapporti personali (ovvero derivi da vicende estranee allo svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa) e si estrinsechi in dati di fatto concreti, precisi e documentati.
Le pronunce del massimo organo della giustizia amministrativa, in materia di incompatibilità e di conflitto di interesse nelle procedure concorsuali nella pubblica amministrazione, costituiscono ulteriori tasselli di chiarimento ed approfondimento della citata problematica.
Infatti, sia la sentenza del 18 luglio 2014 (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3850/2014), che quella più recente del 24 luglio 2014 (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3956/2014) hanno riaffermano l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui le cause di incompatibilità nei concorsi pubblici, come nel caso di nomina di un componente di una commissione concorsuale presso una P.A., sono quelle di cui all’articolo 51 c.p.c., nonché tutti quei casi in cui è possibile provare l’esistenza di una relazione tra un candidato e il componente della commissione, ovvero la medesima procedura concorsuale, contrassegnata dai caratteri di sistematicità, di intensità e di convenienza, tale da dar luogo ad un vero e proprio rapporto di interesse, idoneo ad imporre l’obbligo di astensione.
Come è noto, le cause di incompatibilità sancite dall’art. 51 c.p.c., estensibili a tutti i campi dell’azione amministrativa e segnatamente alla materia concorsuale, rivestono carattere tassativo e, come tali, sfuggono ad ogni tentativo di manipolazione analogica, stante l’esigenza di assicurare la certezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa e la stabilità della composizione delle medesime commissioni giudicatrici.
Pertanto, l’accertamento circa l’esistenza nei confronti di un componente di una commissione di concorso di una causa di incompatibilità, di cui al predetto articolo 51 c.p.c., che impone l’immediata astensione dello stesso dalla predetta attività, non può essere applicata automaticamente, ma deve necessariamente prefigurare oltre che gravi e concreti elementi nei confronti del componente della stessa commissione, anche obiettive circostanze di reciproco interesse personale o di natura patrimoniale, ovvero di conflittualità di natura personale tra il predetto componente ed il candidato.
Semplici episodi di «contrasto» non sono idonei a configurare una situazione di inimicizia grave, tale da imporre un obbligo di astensione del componente della commissione di concorso, specie se risalenti nel tempo e non correlate a documentate gravi conseguenze in capo a ciascuna delle parti coinvolte.
Sono queste le conclusioni cui giunge il Tar della Lombardia, sezione quarta, con la recente sentenza n. 656 del 7 marzo 2024, che ha visto protagonista il Comune di Milano.
L’articolo 11 del Dpr 487/1994, nella versione aggiornata dal Dpr 82/2023, stabilisce che i componenti delle commissioni di concorso non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi dell’articolo 51 del codice di procedura civile.
Il predetto articolo 51 individua tra cause di incompatibilità la «grave inimicizia» nei confronti di un candidato.
Sulla scorta della suindicata normativa un candidato ha ritenuto di impugnare, innanzi al giudice amministrativo, la procedura concorsuale indetta dal Comune deducendo l’esistenza di una situazione di conflitto di interessi in capo ad un componente della commissione in regione della sussistenza di cattivi rapporti tra questi e suo padre (rappresentate sindacale dell’ente).
Il conflitto tra i due era nato a seguito di una denuncia di querela di diffamazione, poi archiviata, del commissario nei confronti del padre del ricorrente, per fatti risalenti ad alcuni anni fa ed inerenti a vicende legate all’attività lavorativa presso la stessa amministrazione.
Il giudice amministrativo, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, ha precisato che per configurarsi l’obbligo di astensione «per inimicizia grave» nei confronti di un candidato, quando essa sia reciproca (ovvero intercorrenti tra candidato e commissario e non anche quelli tra il componente della commissione ed un parente del candidato), trovi fondamento esclusivamente in rapporti personali (ovvero afferisce a vicende estranee allo svolgimento delle funzioni pubbliche esercitate da taluna delle parti in causa) e si estrinsechi in dati di fatto concreti, precisi e documentati (pertanto, la mera presentazione di una denuncia penale o, comunque, il compimento di un atto di impulso idoneo a dare inizio ad un procedimento giudiziale non risultano inidonee ad esprimere un livello di conflittualità, concreto.
