E’ sempre necessario rispettare la regola della prevalenza di esperti in commissione, come ci ricorda la sentenza del T.A.R. Campania-Napoli, Sez. VIII, 28 giugno 2023 n. 3892.
Si tratta di principi di carattere generale che trovano ingresso sia nel vecchio come nel nuovo codice dei contratti.
La questione affrontata dai giudici
La questione sottoposta ai giudici amministrativi ha riguardato l’affidamento, con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un servizio scolastico di mensa.
L’operatore economico collocatosi secondo nella graduatoria della gara aveva impugnato gli atti della procedura e la graduatoria finale per l’affidamento del servizio di refezione per le scuole dell’infanzia e primarie.
Uno degli aspetti che erano stati oggetto di censura riguardava la regolare costituzione della commissione giudicatrice.
Nella censura si contestava la competenza dei commissari nominati a valutare le offerte qualitative. Se la censura fosse stata accolta, costituendo un vizio genetico, sarebbe venuta meno la procedura di affidamento e i relativi risultati.
L’impresa ricorrente riteneva che nella fattispecie, non vi sarebbe stata la prevalenza dei soggetti competenti, non vi sarebbe stato alcun membro esperto nel settore della nutrizione e, in generale, non sarebbero stati allegati i curricula di tutti i membri della commissione.
A detta della ricorrente, l’unico curriculum allegato sarebbe stato quello del Presidente – un architetto – mentre nulla sarebbe stato riferito circa le competenze di altro componente che apparteneva alla Polizia Municipale.
Le contro deduzioni della stazione appaltante
Secondo la difesa comunale i componenti della commissione erano, per due terzi figure apicali dell’ente locale plurispecializzate e, segnatamente:
- a) il presidente era il Responsabile dell’Area tecnica con deleghe ai lavori pubblici, controllo attività edilizia ed abusivismo edilizio, Tutela ed Igiene Ambientale, Urbanistica, Servizi Cimiteriali, Servizio Idrico;
- b) l’altro componente era il Comandante della Polizia Municipale, organo deputato, unitamente ad altri uffici comunali, ai controlli sul corretto funzionamento del servizio di refezione scolastica, con deleghe alla Protezione Civile, Polizia Stradale e Mobilità, Territoriali e Servizi Speciali, Polizia Amministrativa e Affari Commerciali;
- c) il terzo componente, con funzione di segretario, era un funzionario con molteplici esperienze in materia di gare di appalti e servizi, e anzianità di servizio
La pronuncia dei giudici
I giudici hanno affermato che in tema di componenti delle commissioni delle gare di appalto, il Consiglio di Stato ha costantemente statuito che, da un lato, la legittima composizione della commissione presuppone solo la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto; dall’altro il requisito enunciato deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere; non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni di natura complessa, composita ed eterogenea.
E, ancora, il requisito delle competenze nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto – che i componenti della commissione di gara debbono possedere – deve essere interpretato nel senso che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari devono essere riferite ad aree tematiche omogenee, e non anche alle singole e specifiche attività oggetto del contratto (si vedano: Cons. Stato, sez. IV, 8 aprile 2021, n. 2822; conformi ex multis sez. V, 11 settembre 2019, n. 6135; sez. IV, 20 aprile 2016, n. 1556). Per le ragioni esposte, le censure sono state respinte.
