Ina Pa chiede al Mit se per svolgere le funzioni di Rup occorra l’abilitazione professionale. Qualcuno, quindi, ha istruito la pratica, ha formulato la domanda e l’ha mandata al dicastero. Questo l’ha ricevuta, l’ha esaminata ed ha anche risposto, con il parere 2260: sì, è possibile “purchè ricorrano le condizioni di cui all’art. 4 comma 2 dell’allegato I.2 del Dlgs 36/23“. Chi lo avrebbe mai detto?
Anche in questo caso, si constata un quesito privo di qualsiasi necessità, cui consegue una risposta del tutto ovvia, visto che l’articolo 4, comma 2, del d.l. 36/2023 è chiarissimo: “In mancanza di abilitazione all’esercizio della professione, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall’anzianità di servizio maturata”.
Ma, ormai le amministrazioni si sono abituate a chiedere “al Ministero” se il sole sorge ad est e tramonta ad ovest e se per aprire la porta occorra girare la maniglia.
Le leggi, quelle della fisica e quelle dei codici, non hanno certo la stessa portata della “risposta al quesito”.
