Sempre più profondo il papocchio sugli incentivi per funzioni tecniche ai dirigenti

La confusione sugli appalti regna sovrana. Soprattutto, si nota che ormai il Legislatore ha perso di vista la cognizione dei propri poteri e dei modi di esercitarli. Per quanto riguarda gli incentivi 2%, sarebbe bastato adottare col d.l. “infrastrutture” una norma di interpretazione autentica della novella all’articolo 45 del d.lgs 36/2023, apportata dal “correttivo”. Invece,…

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La confusione sugli appalti regna sovrana. Soprattutto, si nota che ormai il Legislatore ha perso di vista la cognizione dei propri poteri e dei modi di esercitarli.

Per quanto riguarda gli incentivi 2%, sarebbe bastato adottare col d.l. “infrastrutture” una norma di interpretazione autentica della novella all’articolo 45 del d.lgs 36/2023, apportata dal “correttivo”.

Invece, le modifiche vengono disposte “a rate”. Prima ci si prova con interpretazioni forzate da parte dei media e di interpreti piuttosto avvezzi a ragionare non in base ai vincoli e limiti ordinamentali, ma all’opportunità di fare contenta la maggioranza di tempo in tempo al potere, cercando di dimostrare con puri sofismi verità giuridiche inesistenti.

Poi, allora, ci si rende conto che la norma è stata scritta male e la si corregge. Ma, anche la correzione è insufficiente e va precisata.

La storia degli incentivi per i dirigenti è esattamente questa. Le modifiche all’articolo 45 del codice dei contratti sono emblematche. 

Prima, con il d.lgs 209/2024 si novella maldestramente l’articolo 45, cancellando il divieto di attribuzione degli incentivi ai dirigenti, ma dimenticando che nell’ordinamento esiste il principio di onnicomprensività della retribuzione posto dall’articolo 24 del d.lgs 165/2001: conseguentemente, la contrattazione nazionale collettiva ammette deroghe solo se “specifiche” disposizioni di legge le prevedano. Ma, il nuovo testo dell’articolo 45 nato dal d.lgs 209/2024 non era una norma “specifica” tale da superare il principio.

Dopo tentativi di far dire alle norme quel che non potevano disporre, allora si è cercato di porre rimedio, con una nuova novellazione disposta dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del d.l. 73/2025 che, rimediando alle carenze del “correttivo”, dispone in via espressa la deroga al principio di onnicomprensività.

Ma, poichè la legge dispone solo per il futuro, a meno di espressa previsione contraria, la norma poteva avere effetto solo da maggio 2025.

In sede di conversione del decreto, allora, si giunge al terzo tentativo: una previsione espressa che estende gli effetti della deroga dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti e la conseguente loro attribuzione degli incentivi per funzioni tecniche anche per le gare avviate alla data del 31.12.2024, purchè le attività incentivabili si siano svolte successivamente a tale data.

Un altro guazzabuglio normativo fonte solo di incertezze e probabilmente di contenziosi. Un mini caos che sarebbe stato semplicissimo evitare da subito con una banalissima norma di interpretazione autentica.

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