Senza comunicazione degli esiti della gara non decorre il termine per impugnare

La mancata comunicazione dell’esito della gara, ai sensi dell’art. 90 del codice dei contratti, non consente la decorrenza del termine di impugnazione. Non basta la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione per far decorrere il suddetto termine, in quanto non è possibile porre a carico dei concorrenti l’onere di verificare, in modo costante, la presenza di…

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La mancata comunicazione dell’esito della gara, ai sensi dell’art. 90 del codice dei contratti, non consente la decorrenza del termine di impugnazione.

Non basta la pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione per far decorrere il suddetto termine, in quanto non è possibile porre a carico dei concorrenti l’onere di verificare, in modo costante, la presenza di pubblicazioni riguardanti l’esito della procedura di gara alla quale hanno partecipato.

Dall’altro canto, la sola comunicazione di cui al citato articolo 90 (che peraltro, nel caso di specie non risultava esser stata effettuata) in assenza della pubblicazione di tutti gli atti menzionati nell’art. 36 è del pari insufficiente a far utilmente decorrere il termine di impugnazione.

In sostanza, entrambi gli adempimenti (di cui agli artt. 36 e 90) vanno ottemperati ai fini del decorso del termine di impugnazione.

Lo ha rammentato il TAR Sicilia, Catania, sentenza 9 marzo 2026, n. 736.

Il caso affrontato

Nel caso in discussione si è dibattuto in merito alla individuazione della decorrenza del termine per poter validamente presentare ricorso avverso gli atti di una procedura d’appalto.

Nel caso specifico, la Stazione appaltante aveva omesso di trasmettere, come prescritto dal codice dei contratti, la comunicazione sull’esito della gara, ai sensi dell’art. 90.

Le indicazioni del Collegio

I giudici non hanno condiviso la censura sollevata dalla Stazione appaltante di irricevibilità del ricorso.

Il Collegio ha affermato che la data di pubblicazione, nel portale, della determina di aggiudicazione era un dato non pacifico tra le parti, posto che la ricorrente aveva affermato nei propri atti che prima del 16/10/2025 (data in cui avrebbe inoltrato alla S.A. la richiesta di notizie circa l’esito della procedura) non sarebbe stato pubblicato sul portale alcun provvedimento di aggiudicazione.

Dal canto loro, invece, tanto la controinteressata quanto la S.A. avevano sostenuto che la determina di aggiudicazione sarebbe stata pubblicata in data 15/10/2025.

Sul punto, i giudici hanno rilevato che sul portale non risultava visibile la data in cui il provvedimento di aggiudicazione era stato effettivamente caricato e reso pubblico.

Secondo il Collegio, in considerazione delle modifiche introdotte sul punto dal nuovo Codice dei Contratti, tuttavia, può ritenersi che l’effettiva data di pubblicazione sul portale della determina di aggiudicazione perda rilevanza, posto che, alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 120 (cpa), 36 e 90 del D. lgs. n. 36/2023, assume centrale rilevanza, al fine di individuare il dies a quo del termine di 30 giorni per l’impugnazione degli atti di gara, la comunicazione di cui all’articolo da ultimo citato.

Le indicazioni normative

I giudici hanno richiamato il testo dei citati articoli, ai fini della decisione sull’eccezione di irricevibilità proposta dalle parti resistenti.

Ai sensi dell’art. 120, comma 2, c.p.a., “per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell’articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice dei contratti pubblici”.

Ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. c), D. lgs. n. 36/2023, “nel rispetto delle modalità previste dal codice, le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall’adozione: […] c) l’aggiudicazione, e il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto o parti dell’accordo quadro, a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un’offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”.

L’art. 36, ai commi 1 e 2, D. lgs. n. 36/2023 dispone che “l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate”.

Le indicazioni della giurisprudenza

Con riferimento alle norme citate, la giurisprudenza ha chiarito che “in base alla su riportata disciplina, il dies a quo del termine decadenziale per l’impugnazione degli atti di gara coincide, dunque, con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire con tali modalità, piena conoscenza degli atti che lo ledono (Consiglio di Stato, Sez. V, 25 febbraio 2025, n. 1631); la prescritta combinazione tra i due adempimenti – la comunicazione digitale dell’aggiudicazione ex art. 90, e l’innovativa “messa a disposizione” in piattaforma dell’offerta dell’aggiudicataria – è finalizzata da un lato a garantire la conoscenza e la trasparenza della procedura, con l’immediata e contestuale conoscenza sia del soggetto aggiudicatario, sia dell’offerta del predetto e degli atti di gara; dall’altro lato, ad avere un sicuro ancoraggio del termine per proporre impugnazione” (T.A.R. Palermo, sez. I, 19 maggio 2025, n. 1087; cfr. T.A.R. Palermo, sez. III, 24 ottobre 2025, n. 2348; T.A.R. Firenze, sez. I, 6 dicembre 2024, n. 1440).

Considerazioni conclusive

Secondo i giudici, dall’onere di contestualità dell’inoltro della comunicazione di cui all’art. 90 del D. lgs. n. 36/2023 e della pubblicazione in piattaforma di cui all’art. 36 D. lgs. n. 36/2023, può ricavarsi la conclusione secondo cui la mera pubblicazione degli atti, in assenza della contestuale comunicazione ai concorrenti dei dati di cui all’art. 90, lett. c) del D. lgs. n. 36/2023, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.

Ciò in quanto non può pretendersi un onere di costante monitoraggio del portale gare da parte dei concorrenti a fronte del mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, dell’onere di tempestiva e formale comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’art. 90 del D. Lgs. 36/2023.

Dall’altro canto, la sola comunicazione di cui al citato articolo (che peraltro, nel caso di specie non risultava esser stata effettuata) in assenza della pubblicazione di tutti gli atti menzionati nell’art. 36 è del pari insufficiente a far utilmente decorrere il termine di impugnazione in relazione agli atti non pubblicati, a meno di voler ipotizzare l’onere per le concorrenti di depositare ricorsi “al buio”, evenienza che il legislatore ha da ultimo inteso evitare attraverso le modifiche al Codice.

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