Servizi software: condizioni per considerarli prestazione intellettuale

La recente sentenza del T.A.R. Lazio 127/2025 offre l’opportunità di effettuare un approfondimento sui casi in cui la prestazione erogata possa ritenersi di natura intellettuale ed i casi in cui tale natura sia assente. Come vedremo, non sempre i servizi di natura informatica possono rientrare tra le prestazioni di natura intellettuale. Il caso affrontato Una…

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La recente sentenza del T.A.R. Lazio 127/2025 offre l’opportunità di effettuare un approfondimento sui casi in cui la prestazione erogata possa ritenersi di natura intellettuale ed i casi in cui tale natura sia assente.

Come vedremo, non sempre i servizi di natura informatica possono rientrare tra le prestazioni di natura intellettuale.

Il caso affrontato

Una Stazione Appaltante aveva bandito una procedura per licenze software e relativa manutenzione, da destinare al servizio sanitario.

La seconda graduata contestava l’esito della procedura e la propria esclusione, affermando che l’appalto avrebbe avuto natura intellettuale e pertanto non poteva essere legittimamente richiesta la specificazione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La questione ha riguardato sia gli oneri di sicurezza aziendali, sia gli oneri di sicurezza interferenziali. Nello specifico, secondo la stazione appaltante, avendo l’impresa offerto un importo pari a zero, aveva violato il divieto di ribasso degli oneri di sicurezza; da qui l’estromissione dalla gara.

La ricorrente, invece, come detto, insisteva per la natura intellettuale del servizio e pertanto ciò avrebbe determinato l’illegittimità del provvedimento di esclusione.

La decisione del Collegio: gli oneri di sicurezza aziendale ed interferenziale

I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse destituito di fondamento. Il Collegio ha operato preliminarmente una distinzione tra oneri di sicurezza aziendale ed interferenziale.

Gli oneri per la sicurezza “da interferenza” non sono soggetti a ribasso e, conseguentemente, non afferiscono alla componente variabile dell’offerta: sono determinati dalla stazione appaltante e comunicati agli operatori affinché li recepisca ed elabori una offerta consapevole (ex multis: C. di St. n. 6306/2020, n. 4907/2020).

Gli “oneri aziendali”, invece, rientrano nell’offerta economica che l’operatore presenta alla stazione appaltante come costo variabile da sostenere per l’esecuzione dell’appalto. Ne è imposta la necessaria indicazione perché la stazione appaltante possa verificare in che modo l’operatore economico sia giunto a formulare il prezzo del servizio offerto e se non abbia, per rendere maggiormente conveniente la sua offerta, eccessivamente sacrificato proprio detta voce di costo (art. 108, comma 9, d. Lgs. 36/2023: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale”).

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “Gli oneri per la sicurezza di tipo aziendale sono una voce di costo di cui si compone il conto economico d’appalto e, per tale ragione, la Stazione appaltante è chiamata ad una valutazione di congruità, unitamente al conto economico generale dell’offerta, in forza dell’art. 97, comma 5, lett. c), d.lg. n. 50/2016. Essi non vanno, invece, confusi con i c.d. oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, non soggetti a ribasso, e indicati a monte dalla Stazione appaltante negli atti di gara (art. 23, comma 15, d.lg. n. 50/2016) afferenti alle spese per la sicurezza che l’impresa sostiene per contrastare i rischi da interferenza durante l’esecuzione della commessa” (ex multis: TAR Roma n. 5668/2022).

Orbene, secondo i giudici, nel caso specifico, gli oneri di cui alla lex specialis in esame dovevano essere ricondotti agli oneri per la sicurezza “da interferenza”, e non agli “oneri aziendali”, atteso che era la stessa lex specialis a qualificarli come “oneri di sicurezza non soggetti a ribasso”.

La natura intellettuale o meno del servizio

Altro aspetto rilevante (collegato certamente con quello sopra esaminato) era la natura del servizio in appalto.

Secondo il Collegio, gli oneri in discussione erano oneri da interferenza e pertanto nessun interesse ai fini della risoluzione della controversia rivestiva stabilire se il servizio in esame avesse natura intellettuale, atteso che solo gli oneri di sicurezza aziendali non sono dovuti per tale tipo di servizio.

Ad ogni modo, il Collegio, per completezza, ha voluto brevemente evidenziare che il servizio in questione non era comunque riconducibile ai servizi di natura intellettuale.

Sul punto, la giurisprudenza ha affermato che:

Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati (Cons. di Stato, V, 28 luglio 2020, n. 4806).

Sono stati ricondotti, in particolare, alla categoria dei servizi di natura intellettuale: il servizio di consulenza assicurativa e brokeraggio (Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1051; VI, 1 agosto 2017, n. 3857); l’attività di progettazione di opere pubbliche che non richieda sopralluoghi, misurazioni e rilievi che espongano a rischi specifici implicante l’adozione di misure di sicurezza a tutela dell’incolumità personale operante (su cui vedi invece Cons. di Stato, VI, 13 luglio 2016, n. 3139); il servizio di fornitura e manutenzione di un software gestionale (Cons. di Stato, VI, 8 maggio 2017, n. 2098); l’attività di intrepreti e traduttori di lingue straniere anche se prestata in scuole (Cons. Stato, V, 19 gennaio 2017, n. 223)” (cfr. C. di St. n. 1291/2021).

E’ stato inoltre precisato che:

I servizi di natura intellettuale sono, dunque, quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall’altro non si sostanziano nella esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio” (C. di St. n.4502/2024).

Orbene, nel caso in esame, il contratto prevedeva la fornitura e l’installazione del software. Inoltre prevedeva che: “L’operatore economico si farà carico della manutenzione e dell’aggiornamento, anche in termini di sicurezza e vulnerabilità, del software durante la validità del contratto. L‘operatore economico dovrà inoltre garantire la coerenza tra il Software e la manualistica del prodotto, e gestire eventuali problemi di malfunzionamento e/o incompatibilità con tra il Software e il sistema operativo che dovrà essere indicato”. Ancora, dalle specifiche tecniche risultava che il calcolo del DRG non presuppone un’attività creativa originale.

Conclusioni

Secondo il Collegio, da ciò è disceso che il servizio in questione non era riconducibile ai servizi intellettuali.

Pertanto, accertato che gli oneri per cui era causa erano oneri di interferenza, ritenuto che quand’anche si fosse trattato di oneri aziendali in ogni caso il servizio in esame non aveva natura intellettuale, era evidente che la ricorrente avrebbe dovuto indicare tale costo nella misura prevista nella lex specialis.

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