La Corte dei conti Lazio, sentenza n. 10/2026, contrasta la prassi che, imputando prima di fine esercizio al titolo 1 le spese dell’economo, ricrea disponibilità e consente di superare il fondo deliberato, formando debito fuori bilancio per esborsi non autorizzati. L’ente deve verificarne la legittimità applicando per analogia i parametri di utilità e arricchimento dell’art. 194, lett. e, d.lgs. 267/2000 e attivare controlli interni (art. 147 quinquies), con vigilanza estesa anche all’organo di revisione (art. 239). Il fondo va quantificato annualmente dalla giunta entro il limite massimo fissato dal regolamento, basandosi su stime, trend storico e copertura, salvo diversa autorizzazione regolamentare.
