A seguito della novellazione disposta dall’articolo 1 del d.l. 25/2025, convertito dalla legge 69/2025, l’articolo 3-bis, comma 1, del d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023, contiene le seguenti disposizioni:
- Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
- possono assumere,
- giovani laureati (individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica),
- con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
- nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia.
- Per le amministrazioni di cui al comma 4-bis, e cioè comuni, province, città metropolitane, regioni e province autonome di Trento e Bolzano,
- una ulteriore percentuale del 10 per cento [delle facoltà assunzionali, nda]
- può essere destinata al reclutamento [sempre mediante contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato della durata massima di trentasei mesi, nda]
- di soggetti
- in possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate,
- ovvero del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99,
- nonché dei diplomi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, ove strettamente conferenti ai profili tecnici banditi.
- alla scadenza dei contratti di cui al presente articolo, in presenza dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego, ivi incluso quello relativo al possesso del titolo di studio, e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già autorizzate.
- per agevolare il percorso di formazione del personale reclutato ai sensi del quarto periodo, le medesime amministrazioni e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono alla stipula di un protocollo d’intesa per l’applicazione del progetto denominato “PA 110 e lode” nel limite massimo di 3 milioni di euro per il triennio 2025-2027, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 613, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.))
Per comuni, province, città metropolitane, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la quota di assunzioni mediante apprendistato destinabile ai diplomati indicati sopra al numero 7, si aggiunge a quella del 20% destinabile ad assunzioni mediante contratto di apprendistato.
E’ da precisare che:
- la facoltà di assumere in apprendistato prevista dalla normativa citata sopra si esaurisce con il 31.12.2026;
- il termine dei contratti a tempo determinato è nel massimo di 36 mesi;
- il 31.12.2026 pare il termine ultimo nel quale effettuare l’assunzione e, dunque, sottoscrivere il contratto di lavoro, avente, a monte, il particolare sistema di reclutamento previsto dalle norme in esame;
- si tratta di un apprendistato di diritto speciale riguardante esclusivamente il rapporto di lavoro alle dipendenze della PA, che con l’apprendistato ordinario non ha nulla a che vedere
L’intento della norma è facilitare l’ingresso negli organici pubblici di giovani diplomati in possesso di competenze particolarmente orientate al digitale, alla gestione dei dati e dell’intelligenza artificiale, segnando per essi anche un percorso guidato e semplificato verso la laurea, così da rendere più appetibile l’opportunità di lavoro.
Se il fine è encomiabile, l’esito che la norma potrà materialmente consentire appare evidentemente asfittico.
Le assunzioni previste dalla norma in commento sono soltanto eventuali, fermo restando, per altro, che è perfettamente possibile (e forse consigliabile) reclutare le medesime professionalità trattate con contratti direttamente a tempo indeterminato, anche rivolti a laureati, senza le contorsioni operative connesse a rapporti di apprendistato difficili da gestire e al rispetto di termini procedurali ballerini.
Oltre ad essere eventuali, le assunzioni, se realizzate nelle percentuali indicate dal legislatore, saranno in numero certamente ridotto e non tale, comunque, da sortire il pieno effetto di ringiovanimento e ampliamento delle competenze digitali della PA, obiettivo per il quale, oltre tutto, non è sufficiente assumere nuove professionalità: in parallelo, anzi, forse prima, occorrerebbe quella completa revisione dei processi gestionali che il codice dei contratti ha dimostrato essere molto complicata, come dimostra l’andamento zoppicante della pur corretta idea del fascicolo virtuale dell’operatore economico.
Insomma, la strada tracciata appare corretta, ma è corretto evidenziare quanto si sia distanti, ancora, dal risultato o anche solo dall’aver realmente intrapreso detta strada, che appare solo allo stato di disegno progettuale.
