Il T.A.R. Campania sez. II – Salerno, 25/09/2024, n. 1717, è intervenuto sulla questione dei presupposti per la declaratoria della illegittimità del silenzio della P.A. sull’istanza del privato.
Per il giudice adito, iIl decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d’istruttoria procedimentale per le seguenti ragioni:
- in effetti, in assenza di un’esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente;
- ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato nonché della condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l’inerzia dell’Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire;
- di conseguenza, l’adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato o in ossequio all’obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all’uopo instaurato).
