L’esclusione del concorrente per la semplice assenza materiale del DGUE darebbe luogo ad un eccesso di formalismo quando il difetto è facilmente regolarizzabile e non compromette la trasparenza della procedura.
In questo senso, il soccorso istruttorio viene interpretato come espressione dei principi europei di proporzionalità, concorrenza e tutela dell’affidamento.
Queste le indicazioni che emergono dalla lettura della sentenza del TAR Campania, Napoli, 7 maggio 2026, n. 1438.
Il caso discusso
La questione all’esame dei giudici ha riguardato una procedura d’appalto per l’affidamento di lavori.
Secondo la ricorrente, la stazione appaltante avrebbe consentito un’illegittima sanatoria dell’omessa produzione del D.G.U.E. di altro concorrete, previsto dalla lex specialis di gara.
La decisione del Collegio
I giudici hanno ritenuto che la questione sottoposta alla propria attenzione dovesse essere oggetto di approfondimento alla luce delle pronunce giurisprudenziali sul tema.
In particolar modo, il Consiglio di Stato (Sez. V, 23/02/2026, n. 1438) ha di recente osservato, con approfondita motivazione, che anche il nuovo soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101, d.lgs. n. 36/2023 sia attivabile nel caso di omessa produzione del D.G.U.E. (il caso esaminato riguardava il mancato caricamento nella busta amministrativa telematica del D.G.U.E. della mandante del R.T.I. aggiudicatario, allegato alla domanda di partecipazione a firma congiunta di mandante e mandataria).
Secondo i giudici del Consiglio di Stato, anche a voler ammettere un concetto ristretto di interpretazione del soccorso istruttorio, il testo normativo di cui si discute è comunque chiarissimo nel riconoscere la possibilità di “integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo”.
Il Consiglio di Stato ha osservato che, nel testo della legge, è utilizzata la congiunzione “o”, con valore disgiuntivo, che serve a coordinare due frammenti dell’enunciato avvertiti come alternativi.
Di conseguenza, presentata la domanda di partecipazione alla gara ricorrono pienamente i presupposti richiesti dalla stessa formulazione letterale della disposizione per l’attivazione del soccorso istruttorio ai fini dell’integrazione della documentazione mancante.
Secondo il TAR Campania, siffatta impostazione interpretativa assumeva rilievo decisivo ai fini della reiezione della censura articolata dalla società ricorrente.
Infatti, la riconosciuta legittimità dell’attivazione del soccorso istruttorio allo scopo di sanare l’omessa produzione del D.G.U.E. di un concorrente non poteva che riverberarsi, elidendola, sulla fondatezza della doglianza – analoga a quella disattesa dal Consiglio di Stato – con cui la ricorrente contestava la violazione dell’art. 101, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 per avere la S.A. richiesto al consorzio controinteressato di trasmettere i D.G.U.E. dei progettisti del R.T.P dal medesimo indicato.
La censura, pertanto, per le stesse ragioni esposte dal Consiglio di Stato con il relativo precedente (da intendersi richiamato a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 74 cod.proc.amm.) non poteva che essere disattesa.
Le conclusioni
In conclusione, la mancata allegazione del DGUE non determina automaticamente l’esclusione dalla gara: nella maggior parte dei casi la stazione appaltante deve valutare la possibilità di attivare il soccorso istruttorio, purché ciò non comporti una modifica sostanziale della domanda o una violazione della parità di trattamento tra concorrenti.
