Il MIT con il parere 2143 chiarisce che il ricorso al sorteggio degli operatori economici non è più consentito se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate e fa riferimento all’art. 3 comma 4 del nuovo Codice “la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza”. Anche in caso di utilizzo di elenchi MEPA occorre individuare i criteri oggettivi per la selezione delle imprese ed il ricorso al sorteggio non è più consentito se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate.
