A cura di Salvio Biancardi
Salvo il caso in cui l’ente finanziatore assuma specifici impegni a garanzia dei pagamenti, eventuali oneri legati al ritardo nel versamento dei corrispettivi d’appalto restano a carico della Stazione appaltante, inclusi gli interessi di mora.
Per questo motivo, è fondamentale prestare grande attenzione quando si sottoscrivono contratti la cui copertura economica dipenda da fondi provenienti da soggetti terzi.
Tali orientamenti sono stati ribaditi dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 1719/2025.
Il caso in esame
Nella vicenda sottoposta ai giudici, un’impresa aveva agito in giudizio nei confronti di una Stazione appaltante che le aveva affidato l’esecuzione di opere finanziate tramite un contributo pubblico.
Tuttavia, a causa di rallentamenti burocratici, l’erogazione del finanziamento era avvenuta con notevole ritardo rispetto alle scadenze stabilite per i pagamenti verso l’appaltatore.
Secondo la Stazione appaltante, tale inadempimento non poteva essere considerato imputabile a una sua condotta negligente.
Infatti, le somme erano state corrisposte, ma solo dopo la scadenza pattuita, non appena le risorse finanziarie erano effettivamente disponibili.
Nonostante ciò, il ritardo aveva fatto sorgere l’obbligo per la Stazione appaltante di versare anche gli interessi moratori
A detta dell’Amministrazione, la responsabilità dell’inadempimento sarebbe dovuta ricadere esclusivamente sull’ente erogatore del finanziamento e non sul beneficiario, che aveva dimostrato di aver trasferito all’impresa le somme appena ricevute.
Le valutazioni del Collegio
La linea difensiva sostenuta dall’Amministrazione non ha convinto i giudici.
In materia di appalti pubblici, la Corte di Cassazione ha chiarito da tempo che l’ente committente è tenuto a garantire il pagamento puntuale degli acconti e del saldo all’appaltatore, anche quando il ritardo dipenda dall’erogazione tardiva del finanziamento da parte di un altro ente pubblico, menzionato nel contratto d’appalto.
Infatti, se non esiste un accordo accessorio con cui l’ente finanziatore assuma l’impegno di garantire al committente la regolare e tempestiva erogazione dei fondi, ogni ritardo rimane a carico della Stazione appaltante (cfr. Cass. 21180/2018; 22580/2014; 14340/2013; 4214/2012; Corte Appello Messina, sez. I, 17/01/2024, n.53).
In assenza di tale convenzione integrativa, l’ente finanziatore non è obbligato a rimborsare l’appaltante delle somme che quest’ultimo deve versare all’appaltatore, né a sostenere eventuali sanzioni o interessi maturati, che restano interamente a carico del committente (cfr. Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22580).
Nel caso analizzato, dal contratto d’appalto non risultava alcuna clausola che subordinasse i pagamenti alla preventiva erogazione dei fondi da parte dell’ente finanziatore, né documenti che dimostrassero un impegno di garanzia assunto da quest’ultimo nei confronti della Stazione appaltante.
Conclusioni
Di conseguenza, quando si verificano situazioni analoghe, la Stazione appaltante deve adempiere agli obblighi contrattuali verso l’appaltatore indipendentemente dai tempi di erogazione del finanziamento.
In caso di ritardo da parte dell’ente finanziatore, l’Amministrazione è tenuta a ricorrere temporaneamente a proprie risorse economiche per onorare i pagamenti.
