La formula generica del supporto tecnico agli uffici non può essere utilizzata per aggirare il divieto di incarichi ai pensionato.
Il parere 1.8.2022, n. 139, della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, evidenzia con chiarezza i vincoli stringenti previsti dall’ordinamento nei riguardi degli incarichi ai pensionati.
Si tratta di un intervento quanto mai opportuno, volto a delimitare ulteriormente questa prassi, con ogni evidenza vista malevolmente dal Legislatore, tuttavia sempre molto desiderata e gettonata. Una vera contraddizione in termini, insanabile: insistono sui pensionati quella stessa PA e, in particolare, quegli stessi comuni, che profondono lamentele senza sosta sull’invecchiamento dei dipendenti, sulla mancanza di competenze e di “talenti” (orribile modo di qualificare i lavoratori, come se si fosse sempre alla ricerca del saltimbanco, del mattatore o del campione mondiale di qualcosa), sul blocco dei concorsi, ma non hanno alcuna visione programmatoria (non è certo il Piao che possa modificare mentalità così asfittiche), tale da consentire un avvicendamento progressivo e graduale dei dipendenti.
Uno dei metodi per aggirare l’evidente atteggiamento negativo della legislazione sugli incarichi a pensionati consiste, dunque, in ragionamenti ritenuti “sottili”, in realtà solo capaci di opacizzare i fatti, cambiando il nome agli istituti (il famoso nomen iuris).
L’articolo 6 del d.l. 90/2014, convertito nella legge 114/2014, ha novellato in senso ancor più stringente la disciplina contenuta nell’articolo 5, comma 9, del d.l. 95/2012, convertito nella legge 135/2012? La normativa parla espressamente di divieto di attribuite ai pensionati incarichi dirigenziali e direttivi in aggiunta agli incarichi di studio e consulenza?
Allora, l’appiglio al quale si aggrappano le amministrazioni è la qualificazione formale e nominalistica di un incarico da presentare come diverso nella sostanza dagli altri: il già menzionato “supporto operativo”.
Nel parere, la Sezione richiama il quesito posto dal comune, secondo il quale la possibilità di incaricare per il “supporto” il funzionario precedentemente in servizio ed in pensione, allo scopo di dare agli uffici quel surplus di professionalità carente, sarebbe possibile, perchè “il divieto in questione riguarderebbe solo gli incarichi di studio, di consulenza, dirigenziali o direttivi o in organi di governo delle amministrazioni e che tale espressione non potrebbe essere interpretata in modo estensivo o analogico; reputando, pertanto, che in essa non rientrino i restanti incarichi di collaborazione di cui all’art. 7, comma 6^ del d. lgs. n. 165/2001, né altri incarichi professionali previsti dal d. lgs. n. 50/2016, per i quali sarebbero venuti meno i precedenti divieti normativi”.
Attribuire, quindi, un incarico qualificato in modo diverso rispetto alle fattispecie indicate dalla norma sarebbe possibile e, in particolare, non sarebbe contrario alle norme il “supporto specialistico” negli ambiti amministrativi gestiti dal pensionato da incaricare fino alla sua collocazione in quiescenza.
La Sezione Sardegna risponde negativamente all’idea del comune, con motivazioni tanto trancianti, quanto solide.
In primo luogo, il parere ricorda il fine pubblico perseguito dalle norme in gioco, alla luce degli approfondimenti dottrinali e delle letture date dalla giurisprudenza: mirare “oltre che al contenimento della spesa pubblica, all’esigenza di favorire il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione, piuttosto che a contenere i fenomeni corruttivi come emergeva dalla precedente disciplina”.
I rischi corruttivi sono potenziali: la normativa che disciplina la lotta alla corruzione di tipo amministrativo (l’apparato discendente dalla legge 190/2012, non il codice penale) è di tipo preventivo e tende a ridurre il rischio, non a perseguire l’evento illecito.
Per questa ragione, il legislatore non va per il sottile e vieta ogni possibile comportamento potenzialmente contrario al contenimento del rischio: un dipendente in quiescenza chiamato ancora a lavorare può, in effetti, essere allettato da interessi non coincidenti con quello esclusivo pubblico.
Ma, accanto ai valori pubblici accertati da dottrina e giurisprudenza, emerge in maniera chiara e forte anche quello del rinnovamento dei ranghi della PA, rispetto al quale il persistente coinvolgimento di pensionati è ovviamente del tutto inconciliabile.
In secondo luogo, la Sezione svela l’inutilità dell’artificio formale: al di là dell’utilizzo della formula del “supporto”, occorre verificare nella sostanza se la prestazione che si richiede al pensionato “consista o meno in attività di “consulenza” – corrispondente ad attività già in precedenza svolte presso la stessa Amministrazione – espressamente vietata dalla normativa in applicazione”.
Nel caso di specie, è ben evidente che il comune mirava ad aggirare i vincoli normativi, denominando “supporto” quel che è una consulenza, cioè, come ricorda il parere “un supporto professionale svolto a favore di altro soggetto, che necessita di competenza qualificata per essere adiuvato o “formato” in determinate materie specialistiche”.
Il pensionato, concretamente, avrebbe dovuto impiantare la vera e propria gestione, astenendosi solo dalla sottoscrizione degli atti. Non certo un supporto, qualcosa di solo eventuale e limitato nell’estensione, ma una consulenza gestionale vera e propria. Per altro, svolta – evidenzia la Sezione – esattamente nell’ambito operativo nel quale già in precedenza aveva operato l’interessato presso lo stesso comune: “ed infatti, per ammissione dell’ente locale, la stessa consisterebbe in un “supporto nelle aree di competenza amministrativa e finanziaria” per le quali il funzionario in questione ha assicurato il proprio apporto fino al momento del suo collocamento in quiescenza, lasciando così un vuoto in organico non altrimenti colmabile”.
Quello della Sezione è un invito piuttosto fermo e condivisibile a non indulgere nei giri di parole e di prestare attenzione alla sostanza.
Di rilievo il passaggio col quale il parere distingue, poi, tra consulenza ed altre tipologie di incarichi con le quali gli enti debbono spesso confrontarsi: “esulano dall’ambito del divieto di conferire consulenze retribuite, gli incarichi di docenza e quelli di membro di commissioni esaminatrici, i quali non possono essere in alcun modo assimilati ad attività interne all’ente”.
Le docenze nulla hanno a che vedere con le consulenze (per quanto possano in certi casi esservi funzionali), trattandosi di attività di trasferimento di nozioni e cognizioni, prive di qualsiasi collegamento con la gestione; la partecipazione alle commissioni non è tecnicamente qualificabile come attività “interna” all’ente, al quale la commissione è collegata da un rapporto solo di servizio, essendo un organo straordinario non integrato nell’organizzazione in modo stabile ed organico.
