Superamento del tetto al salario accessorio: introduce gabbie salariali?

La possibilità di aumentare il tetto del salario accessorio 2016 per il personale dipendente e per le elevate qualificazioni contenuta nell’articolo 14, comma 1 bis, della legge di conversione del d.l. n. 25/2025 nel testo approvato in prima lettura da parte della Camera dei Deputati è sicuramente la disposizione che ha un maggiore impatto immediato…

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La possibilità di aumentare il tetto del salario accessorio 2016 per il personale dipendente e per le elevate qualificazioni contenuta nell’articolo 14, comma 1 bis, della legge di conversione del d.l. n. 25/2025 nel testo approvato in prima lettura da parte della Camera dei Deputati è sicuramente la disposizione che ha un maggiore impatto immediato per le regioni e gli enti locali sui temi connessi alla gestione delle risorse umane.

Essa è dettata con la finalità di ridurre il divario nel trattamento economico che esiste tra il personale delle regioni e degli enti locali e la media di quello dei dipendenti pubblici. Divario che è stimato in circa il 20% e che determina la vera e propria fuga da questi enti, ed in particolare dai comuni, verso le altre PA.

Per come la disposizione è stata voluta e scritta, siamo in presenza di una norma che creerà una forte differenziazione nel trattamento economico accessorio del personale di questo comparto, una differenziazione che molto probabilmente determinerà un premio per i dipendenti delle regioni e degli enti locali delle aree metropolitane e del centro Nord.

Per molti versi avremo una riedizione delle cd gabbie salariali che sono esistite nella nostra contrattazione nazionale nel settore pubblico e privato fino all’inizio degli anni 70, disposizioni che rendevano legittima la erogazione di salari differenziati in relazione all’area geografica. Una riedizione che per molti versi si può dire obbligata, vista la differenziazione delle condizioni di equilibrio finanziario degli enti ed i costi assai differenziati della vita nelle diverse aree geografiche.

Altro elemento caratterizzante è il seguente: la disposizione non si applica al salario accessorio dei dirigenti e dei segretari, tranne che gli enti diano corso ad aggiramenti possibili sulla base dell’attuale testo. Non si può mancare di sottolineare che questa scelta appare assai discutibile.

Si deve inoltre evidenziare che l’applicazione di questa disposizione determina una riduzione delle capacità assunzionali, in quanto aumenta la spesa del personale.

Va evidenziato, e purtroppo questa non è una novità, ma sembra essere diventata la condizione normale, che la norma presenta molte lacune ed incertezze applicative: un esempio è dato dal permanere della utilizzazione del termine posizioni organizzative, che sono state sostituite dalla introduzione delle elevate qualificazioni a partire dal CCNL del 16.11.2022, circostanza che ai tecnici della Funzione Pubblica non dovrebbe essere ignota.

Tali lacune ed incertezze si manifestano soprattutto sul versante del calcolo del tetto e del rapporto con la spesa del personale. In tale ambito si deve segnalare, in particolare, che è molto elevato il rischio che si determino contrasti sulla ripartizione di queste risorse tra quelle destinate al fondo dei dipendenti e quelle finalizzate al trattamento accessorio delle elevate qualificazioni all’interno degli incrementi deliberati dall’ente.

LE PREVISIONI LEGISLATIVE

La disposizione dispone in primo luogo la entrata in vigore a partire dal corrente anno 2025. Non siamo quindi in presenza di una norma di interpretazione autentica e non è consentita alcuna decorrenza retroattiva.

La possibilità di dare corso al superamento del tetto del salario accessorio dell’anno 2016 si applica esclusivamente alle regioni, alle città metropolitane, alle province ed ai comuni, cioè alle amministrazioni le cui capacità assunzionali sono disciplinate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019 sulla base della cd sostenibilità finanziaria, superando la logica del turnover. Essa non si applica quindi né agli enti regionali, né alle unioni dei comuni, né ai consorzi tra enti locali, né alle residue comunità montane, enti in cui le capacità assunzionali continuano ad essere calcolate sulla base del cd turnover.

Il legislatore impone il vincolo del rispetto delle previsioni dettate dall’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. E’ questa una disposizione che solleverà con ogni probabilità dubbi e contrasti interpretativi.

In particolare, si deve chiarire se essa limiti l’ambito di applicazione della opportunità solamente agli enti cd virtuosi, cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità inferiore rispetto al valore massimo dettato dal legislatore e dai decreti attuativi dell’articolo 33 del d.l. n. 34/2019. Su questo punto occorre considerare che i maggiori oneri derivanti dall’applicazione della disposizione entrano nella spesa del personale che serve per calcolare tale rapporto, con il che si produce l’effetto che vengono a diminuire le capacità assunzionali.

Occorre chiarire se questi oneri aggiuntivi devono o meno essere inseriti anche nel tetto della spesa del personale di cui ai commi da 557 a 562 della legge n. 296/2006, cioè quella media del triennio 2011/2013 o del 2008 per gli enti che non erano assoggettati al patto di stabilità. Nella direzione della esclusione sembra andare l’espresso collegamento legislativo con l’aumento dei fondi in caso di incremento del personale in servizio, aumenti che vanno in deroga a questo tetto.

Viene espressamente richiesto che non sia pregiudicato il rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall’organo di revisione, che quindi viene chiamato ad intervenire nel processo di applicazione della possibilità.

Tali somme aggiuntive vanno ad incrementare la parte stabile del fondo per le risorse decentrate del personale e le somme destinate alla corresponsione dei compensi agli incaricati di elevata qualificazione. Di conseguenza, esse possono essere utilizzate per finanziare nuove progressioni economiche ed innalzare, entro il limite massimo di 18.000 euro fissato dal CCNL 16.11.2022, la retribuzione di posizione delle elevate qualificazioni, quindi per le destinazioni che sono più richieste da dipendenti ed EQ.

L’assenza di una norma del contratto collettivo nazionale di lavoro che comprenda la possibilità di inserimento sia nella parte stabile del fondo per la contrattazione decentrata, sia tra le risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato delle elevate qualificazioni non può diventare un impedimento alla immediata utilizzabilità della scelta legislativa, quindi anche prima della stipula del CCNL del triennio 2022/2024. 

Il tetto massimo di questi incrementi è dato dal fatto che la somma della parte stabile del fondo e delle risorse destinate al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni sommata alle risorse attualmente destinate a queste finalità, non deve determinare il superamento del 48% della “spesa complessivamente sostenuta nell’anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali”. Espressione quest’ultima che lascia spazi di ambiguità.

La disposizione impone a tutte le amministrazioni che utilizzano la opportunità di dare corso alla indicazione nel conto annuale del personale a partire ovviamente da quello del 2025 delle somme che vengono inserite nel fondo sulla scorta di questa previsione.

Gli enti sono inoltre impegnati ad indicare anche la misura percentuale rispetto al trattamento tabellare in godimento nell’anno 2023 che è stata raggiunta.

Tali indicazioni dovranno cominciare ad essere inserite a partire dal conto annuale che gli enti trasmetteranno a partire dall’anno 2026, quindi a quello riferito al 2025.

Nel conto annuale che si dovrà trasmettere nelle prossime settimane (è attesa a breve la circolare illustrativa, mentre è già stata pubblicata quella sulla relazione al conto annuale) non si deve quindi inserire nessuna informazione, neppure a fronte di una decisione che gli enti avranno assunto subito dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.

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